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L'Automobile Club Italia, tramite la circolare n° 4202 del 3 luglio di quest'anno, ha fatto sapere che sarà ora più difficoltoso eludere le norme relative alla radiazione dei veicoli per esportazione, in quanto il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), sarà ora in grado di conoscere in maniera più approfondita la sorte di auto e moto.
Più ostico quindi eludere la normativa inerente alla radiazione dei veicoli per esportazione, in particolar modo quelli sottoposti a vincoli o ad ipoteca, in quanto l'articolo 103 del C.d.S. Farà sì che nell'arco di 60 giorni i proprietari di veicoli a motore o di rimorchi dovranno comunicare al PRA la definitiva esportazione all'estero del veicolo, consegnando al contempo sia le targhe che tutta la documentistica ad esso legata.
La cancellazione dei veicoli dagli archivi nazionali potrà avvenire solo in seguito all'esportazione, motivo per il quale, a partire dalla giornata di ieri, lunedì 14 luglio 2014, la pratica di esportazione dovrà essere sempre accompagnata dalla fotocopia della carta di circolazione estera o dall'attestazione di avvenuta re-immatricolazione estera.
Qualora la radiazione dovesse essere richiesta nell'istante in cui il veicolo non ancora re-immatricolato fosse già stato esportato, sarà necessario manifestare la documentazione volta ad attestare l'avvenuto trasferimento dell'auto o della moto al di fuori del confine nazionale insieme a targhe e documenti originali.
Al fine di combattere l'esportazione dei veicoli a danno degli aventi titolo, nuove normative riguarderanno anche la radiazione dei mezzi oggetto di pignoramento, sequestro ed ipoteca, in quanto se per il fermo è già intervenuto il Ministero delle Finanze - vietando la radiazione dei veicoli gravati - analoga necessità di tutela si presenta in caso di altri vincoli.
Per quanto concerne quindi i veicoli oggetto di sequestri, ipoteche e pignoramenti è necessario, a partire dalla giornata di ieri, allegare l'atto di assenso alla radiazione del creditore, mentre in caso i vincoli di natura giudiziaria sarà sempre necessario allegare alla pratica il nulla osta rilasciato da parte delle autorità giudiziarie.