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A seguito di divorzio o separazione l'imposta di bollo per l'aggiornamento della proprietà sulla carta di circolazione non si paga.
Lo ha precisato con una circolare, la 16965/2018, il Ministero dei Trasporti, alla luce delle difformità di applicazione dell'esenzione dall'imposta riscontrate in diversi uffici della Motorizzazione Civile.
Per il MIT vale il principio stabilito dall'articolo 19 della legge 74 del 6 marzo 1987, secondo il quale tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo. Dunque anche quelli per l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli tra coniugi a seguito di separazione giudiziale o di sentenza di scioglimento del matrimonio.
«Poiché l'assegnazione della proprietà di veicoli, disposta nell'ambito della sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio costituisce una modalità di regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si fa presente che l'esenzione in parola trova piena applicazione anche nei casi di specie», spiega la circolare del MIT.