Deducibilità costi auto e moto, le novità per il 2013

Deducibilità costi auto e moto, le novità per il 2013
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L’art. 4, co. 72 e 73 della legge n. 92/2012 ha previsto la riduzione delle percentuali di deducibilità dei costi relativi ad auto, moto e ciclomotori per le imprese e i professionisti, ecco come
30 novembre 2012

Difficile pensare che potesse succedere e invece purtroppo è accaduto e pare che non ci si fermi nemmeno qui. Le pecentuali di deducibilità del costo d’acquisto e dei costi di gestione dei mezzi di trasporto in Italia, già molto inferiori a quelle degli altri paesi europei, con le nuove normative raggiungono un record negativo, passando dal 40% al 27,50%.

 

Non solo ma si presenta lo spettro del disegno di legge di stabilità, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre scorso, che vorrebbe un ulteriore abbattimento della deducibilità fino al 20%. Per non parlare dell'impossibilità per le aziende e i professionisti di scaricare completamente l'Iva.

 

In un mercato che segna costantemente segno negativo e in cui le immatricolazioni e i passaggi di proprietà dei privati sono in continua diminuzione, questo ulteriore colpo sul mercato auto e moto inferto attraverso l'inasprimento delle soglie di deducibilità per le aziende e i professionisti non trova una logica spiegazione. In questo modo infatti le aziende non saranno più in grado di avere o rinnovare il proprio parco auto, con grave danno alla filiera e minor gettito fiscale dal comparto automotive.

 

Per illustrare meglio le novità introdotte, ci siamo avvalsi della collaborazione di Danovi & Giorgianni (studi associati Milano-Roma).

1) Premessa

L’art. 4, co. 72 e 73 della legge n. 92/2012 ha previsto la riduzione delle percentuali di deducibilità dei costi relativi alle auto e agli altri mezzi di trasporto delle imprese e dei professionisti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta solare, quindi, a partire dal periodo d’imposta 2013). Si sintetizza nel seguito l’attuale trattamento fiscale degli stessi, nonché le modifiche sopra citate.

2) Trattamento fiscale dei mezzi di trasporto fino al 31 dicembre 2012

Il trattamento fiscale dei mezzi di trasporto aziendali è disciplinato dall’art. 164 del TUIR. Tale norma prevede diverse percentuali di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli e motocicli di imprese e professionisti a secondo della categoria di soggetto titolare delle stesse. Si riporta nel seguito un prospetto riepilogativo che evidenzia i diversi casi di auto detenute a titolo di proprietà

 

Proprietà:

CATEGORIA

AUTOVETTURE

MOTOCICLI

CICLOMOTORI

Autoscuole, autonoleggi, uso pubblico, taxi, concessionarie

100% -Nessun limite rilevanza costo

100% - Nessun limite rilevanza costo

100% - Nessun limite rilevanza costo

Professionisti e artisti

40% - Limite rilevanza costo: €18.075,99

40%- Limite rilevanza costo: € 4.131,66

40 - Limite rilevanza costo: € 2.065,83

Agenti e rappresentanti

80% - Limite rilevanza costo :  € 18.075,99

80%- Limite rilevanza costo: € 4.131,66

80%- Limite rilevanza costo: € 2.065,83

Altre imprese

40% - Limite rilevanza costo:  € 18.075,99

40%- Limite rilevanza costo: € 4.131,66

40%- Limite rilevanza costo: € 2.065,83

Uso promiscuo dipendenti

90% - Nessun limite rilevanza costo

90% - Nessun limite rilevanza costo

90% - Nessun limite rilevanza costo

3) Trattamento fiscale dei mezzi di trasporto dal 2013

Con le modifiche introdotte dalla norma citata in premessa, le percentuali di deducibilità del costo d’acquisto e dei costi di gestione degli autoveicoli e motocicli sono ridotte come segue:

 

- dal 40% al 27,50% (ma il disegno di legge di stabilità approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre scorso prevede un ulteriore abbattimento della deducibilità dal 27,5% al 20%) per i veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali  (es. autoscuole, ecc.). Rimane invariato il costo massimo fiscalmente riconosciuto ai fini di determinare le quote di ammortamento deducibili nei limiti sopra citati (tale costo, per le auto è pari ad € 18.075,99 in caso di proprietà, ed € 3.615,20 in caso di noleggio;

 

- dal 90% al 70% per i veicoli assegnati in “uso promiscuo” ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (rimane invariato l’ammontare del compenso in natura tassato in capo al dipendente in relazione all’auto assegnata).

 

Nulla cambia per agenti e rappresentanti, per i quali la deducibilità rimane all’80%, nonché per coloro che utilizzano i mezzi di trasporto esclusivamente come beni strumentali per la propria attività (autoscuole, ecc.), per i quali la deducibilità rimane al 100%.

4) Trattamento iva dei mezzi di trasporto

Il trattamento iva dei mezzi di trasporto è disciplinato dall’art. 19-bis 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972 e non è stato modificato dalla citata norma. Si riportano di seguito le percentuali di detraibilità dell’iva relativa all’acquisto, all’importazione, al noleggio e al leasing degli autoveicoli e dei motocicli:

 

- il 40%  per tutti veicoli diversi da quelli indicati al punto successivo, cioè utilizzati sia per finalità imprenditoriali e professionali che per finalità di carattere privato (uso promiscuo);

 

- il 100% per i veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. concessionario di vendita, ecc…), utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (es. scuole guida, ecc…), acquistati da agenti o rappresentanti di commercio.

 

Si segnala che l’iva relativa ai motocicli con motore di cilindrata superiore ai 350 c.c. è sempre indetraibile, salvo il caso che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa. Per le spese di gestione, manutenzione, carburanti, pedaggio autostradale, l’iva è detraibile nei limiti di detrazione previsti per gli autoveicoli a cui ineriscono.

5) Decorrenza

I nuovi limiti di deducibilità entrano in vigore dal 2013, come sopra specificato. Tuttavia, l’art. 4 della legge n. 92 citata, precisa che di essi debba tenersi conto già in sede di calcolo degli acconti; conseguentemente, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2013, dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali.

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