Decreto Legge Coronavirus: scuole, luoghi pubblici e trasporti nei comuni focolaio di Lombardia e Veneto

Decreto Legge Coronavirus: scuole, luoghi pubblici e trasporti nei comuni focolaio di Lombardia e Veneto
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Il Consiglio dei Ministri di sabato 22 febbraio ha emanato questo decreto precisando che i "Comuni focolaio" al momento sono 11. Di cui dieci in Lombardia (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) e uno in Veneto (Vò Euganeo).
23 febbraio 2020

Il Consiglio dei Ministri di sabato 22 febbraio ha emanato questo decreto precisando che i "Comuni focolaio" al momento sono 11. Di cui dieci in Lombardia (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) e uno in Veneto (Vò Euganeo).

Articolo 1
Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;

b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. Nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Che provvede poi a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146. Ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale. Salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;

m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;

n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel Comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe.

Articolo 2
Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Articolo 3
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. (“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”).

Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia. E, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

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