Costi chilometrici: le tabelle ACI per il 2018

Costi chilometrici: le tabelle ACI per il 2018
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In Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle per i costi di esercizio di auto e moto elaborate dall’ACI
15 gennaio 2018

Sono state pubblicate lo scorso 29 dicembre in Gazzetta Ufficiale le tabelle per il 2018 elaborate dall’ACI, riguardanti i costi chilometrici di esercizio di auto e moto: i nuovi indici presentano un aumento medio del 3% rispetto a quelli in vigore nel 2017.

Queste tabelle servono per definire il costo chilometrico per il calcolo del fringe benefit da tassare nel 2018 per le auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti ed amministratori.

Per i dipendenti, a fronte dell’aumento del gettito fiscale prodotto dall’incremento del costo chilometrico, addebitato per l’uso del veicolo aziendale, restano invariate le percentuali delle deduzione per l’impresa (70%), dei relativi costi di acquisto e di utilizzo, anche se questo si è protratto per pochi giorni.

Per gli amministratori, la deduzione dei costi dell’auto aziendale in uso, anche per pochi giorni, è concessa al 100%, nel limite del fringe benefit tassato.

L’eccedenza è deducibile al 20% se per il restante periodo l’utilizzo è promiscuo; è invece indeducibile se per il restante periodo l’uso è solo personale.

Le spese e gli altri componenti negativi dei «veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta» (più di 183 giorni l’anno), cioè per scopi aziendali (come le visite a clienti) che personali (ad esempio, viaggi nel weekend o ferie), sono deducibili al 70% dall’impresa senza alcun limite di costo del veicolo.

Non occorre che tale utilizzo avvenga in modo continuativo o che il veicolo sia utilizzato da uno stesso dipendente.

Se l’autovettura è acquistata nel corso dell’anno e viene data in uso promiscuo ai dipendenti, la maggior parte del periodo si calcola dal momento dell’acquisto fino al termine del periodo d’imposta.

La deduzione del 70% riguarda tutti i costi del veicolo: ammortamento, canoni di leasing o noleggio, manutenzione, bollo auto, assicurazione, custodia, carburante, cioè non solo quelli che eccedono il fringe benefit tassato al lavoratore.

Le regole di tassazione del fringe benefit in capo al dipendente si applicano «anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente», come quelli degli amministratori delle società.

L’articolo 34 della legge 342/2000 ha equiparato il trattamento fiscale dei redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con quello dei redditi di lavoro dipendente.

Questa regola non vale,però, per «tutti gli effetti di legge»: la Circolare 1/E/2007, paragrafo 17.1 richiama il contenuto dell’articolo 164, comma 1, lettera b-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che riguarda la deduzione agevolata al 70% solo per i veicoli «dati in uso promiscuo ai dipendenti» (circolare 5/E/2001).

Quindi per gli amministratori i costi delle vetture loro assegnate (anche per pochi giorni) si deducono:
- al 100%, nel limite del fringe benefit tassato (che è al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, comprensivo di Iva);
- l’eccedenza è deducibile al 20% se l’uso permane promiscuo;
- indeducibile se l’uso è solo personale.

Occorre ricordare che le tabelle pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, nel comunicato pubblicato sulla Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017, definiscono, per tutto il 2018, l’importo del fringe benefit per ogni veicolo, dal ciclomotore all’auto elettrica. Le tabelle tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, Dlgs 314/1997) e servono per determinare, (in misura convenzionale) l’imponibile da far concorrere al reddito di lavoro dipendente, nel caso in cui il veicolo aziendale sia utilizzato oltre che per motivi aziendali, anche per uso personale del dipendente.

Ma possono essere utilizzati in tutti i casi in cui l’azienda intestataria del veicolo deve provvedere ad addebitare il costo dei chilometri a qualsiasi soggetto abbia goduto occasionalmente del veicolo.

Se il veicolo fornito dall’azienda ed a questa intestato, viene dato in uso ad un dipendente, ma è da questi utilizzato solo a scopi personali non può essere applicata la determinazione forfettaria, ma piuttosto la regola generale dettata dall’articolo 9 del Tuir, che prende come valore di riferimento “quello normale” del veicolo, cioè il valore di mercato o, ancor meglio, il costo del noleggio normalmente praticato dalle società specializzate in questo servizio per il tipo di veicolo utilizzato.

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