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In caso di condanna per omicidio stradale, la revoca automatica della patente, prevista dalla legge 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, è incostituzionale.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità in merito al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
In sostanza, i giudici della Consulta hanno stabilito che la revoca della patente non debba essere applicata automaticamente in tutti i casi dal giudice, ma può essere anche adottata la misura della sospensione.
La Consulta ha infatti dichiarato incostituzionale l'articolo 222 del Codice della Strada «là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali - dice la Corte - hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente».