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Non ci sono dubbi sul fatto che la causa della morte dei passeggeri era stata la caduta dal viadotto e non l’urto dell’auto contro la barriera protettiva. Per questa ragione sono stati condannati penalmente i responsabili della società autostradale per il sinistro che causò la morte di quattro persone in un incidente avvenuto sul viadotto a causa del guarda-rail inadeguato: la sostituzione delle barriere obsolete con parapetti di nuova generazione era stata differita solo per motivi economici, quando invece il Codice della Strada impone all’ente gestore di assicurare la sicurezza e la manutenzione sulle tratte di competenza. I vertici societari, avrebbero almeno dovuto far segnalare agli automobilisti il pericolo nella circolazione sul viadotto, che passa a cinquanta metri dal centro abitato.
Lo ha stabilito la sentenza 30190/13, pubblicata il 12 luglio dalla Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza d’appello che aveva condannato ad un anno e sei mesi di reclusione i vertici della società che gestisce l’autostrada. Tale grave mancanza causò la morte di quattro persone in conseguenza della terribile carambola dell’auto che sfondò il guarda-rail ormai desueto e inadeguato.
La società autostradale aveva risparmiato e non poteva permettersi i lavori di sostituzione sulle barriere ai lati del viadotto: per tali ragioni i manager e i tecnici avevano deciso di differire l’installazione delle nuove protezioni. Ma tale motivazione non è stata sufficiente per assolverli: in mancanza della sostituzione del guard-rail, infatti, i responsabili avrebbero dovuto comunque adottare adeguate misure di sicurezza sul tratto incriminato, ad esempio provvedendo al restringimento della carreggiata.
È indubbia, in questo caso, l’inosservanza dell’articolo 14 del codice della strada che impone all’ente gestore di controllare l’efficienza tecnica delle pertinenze dell’infrastruttura di collegamento.Non va scordato, inoltre, che esistono obblighi precisi su progettazione, omologazione e impiego delle barriere di sicurezza stradale.
Per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello Sportello dei Diritti, che ha segnalato questa notizia, è un’altra sentenza esemplare che dovrebbe far riflettere i gestori delle strade circa gli obblighi cui sono tenuti per proteggere le vite umane. In una grande percentuali di casi, è noto che la predisposizione e la messa in sicurezza delle strade secondo le discipline normative e regolamentari esistenti, può limitare notevolmente i danni e perdite umane.
Ricordiamo un'altra sentenza che conteneva una domanda retorica: un guard-rail mal progettato può essere considerato l’arma per un omicidio colposo? Secondo il giudice Pierpaolo Beluzzi sì, visto che condannò a quattro mesi di reclusione due funzionari dell’amministrazione provinciale di Cremona ritenuti responsabili della progettazione della barriera che causò la morte di un uomo andato a schiantarsi con la sua auto contro la protezione.
Il guard-rail si sarebbe trasformato in una trappola: la sua cuspide male orientata, secondo l’accusa, si rivelò in un’arma letale. La barriera metallica come una lama affilatissima aveva tagliato l’abitacolo della Fiat Punto ferendo a morte il conducente. Il giudice Pierpaolo Beluzzi stabilì che di quella morte devono essere considerati responsabili i dirigenti del settore manutenzione strade.