Ci sono stati 140 voti a favore e 3 astenuti
6 marzo 2023
Approvato con 140 voti favorevoli e 3 astenuti, il disegno di legge ora prevede nell'ordinamento giuridico italiano (codice penale) il reato di omicidio nautico e di lesioni personali.
Questo disegno di legge prevede le seguenti e aggiunte:
- sostituisce l'articolo 589-bis del codice penale, per estendere la disciplina al momento prevista per il reato di omicidio stradale anche a quello nautico (comma 1 dell'articolo 1);
- modifica la rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale, relativo alla circostanza aggravante a effetto speciale prevista per la fattispecie di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-bis c.p., troverebbe quindi applicazione anche all’ipotesi di omicidio nautico (comma 2 dell'articolo 1);
- sostituisce l'articolo 590-bis del codice penale, che al momento disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nella finalità di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche (comma 3 dell'articolo 1);
- modifica la rubrica dell’art. 590-ter, relativo alla circostanza aggravante a effetto speciale prevista per l’ipotesi di fuga del conducente a seguito di lesioni, che, per effetto delle modifiche apportate dal medesimo disegno di legge in questione, troverebbe applicazione pure all’ipotesi di fuga a seguito di lesioni nautiche, per effetto delle modifiche apportate all’art. 590-bis (comma 4 dell'articolo 1);
- interviene sull'articolo 380, comma 2, lettera m-quater), del codice di rito penale, afferente alle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589-bis del codice penale, prevedendo che non trovi operatività l'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia subito fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi (articolo 2);
- introduce una specifica disciplina transitoria in seguito alle modifiche previste per il regime di procedibilità del reato di lesioni personali stradali (articolo 3).