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L’automobilista deve prevedere eventuali pedoni imprudenti che possano essere investiti. E’ quanto ha chiarito una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 52071 depositata il 30 dicembre 2019.
Gli ermellini erano stati chiamati a decidere su un caso in cui un automobilista aveva investito mortalmente un pedone che camminava in ore serali lungo una strada extraurbana piuttosto stretta, sprovvista di marciapiede e illuminazione, dunque con visibilità molto limitata, accanto ad un’altra persona e nello stesso senso di marcia dell’autovettura, anziché in fila e sul lato opposto della carreggiata come stabilito dall’articolo 190 del Codice della Strada.
Per la Suprema Corte, tuttavia, il comportamento imprudente del pedone non è stata la sola causa dell’incidente, dal momento che l’evento poteva essere evitato adottando una guida accorta, confermando la correttezza della condanna per omicidio colposo.
I giudici hanno infatti ribadito il concetto di “obbligo di attenzione” a cui sono tenuti tutti gli utenti della strada, che si sostanzia essenzialmente in tre punti:
ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare
mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico
prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare per i pedoni.
«Si tratta – si legge nella sentenza – di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell’attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall’art. 190 cod. strada».
La sentenza chiarisce inoltre che per considerare non colpevole un automobilista che investe un pedone «occorre che la condotta del pedone si configuri, per i suoi caratteri, una vera e proprio causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l’evento», ovvero quando «il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile».