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Il pagamento del bollo auto dopo tre anni va in prescrizione, dunque non si paga. In sostanza, se entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo il contribuente non riceve un sollecito di pagamento o una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro Ente preposto alla riscossione, questi non è tenuto a pagare la tassa di possesso.
Lo stabilisce l'art. 1 comma 163 della legge 296/06 “Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali”, che afferma: «Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (ovvero la cartella di pagamento, ndr) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo».
Esempio: per il pagamento del bollo auto dovuto nel 2016, il termine triennale va conteggiato dall'1 gennaio 2017 e la prescrizione si compie a partire dall'1 gennaio 2020.
L'avvenuta prescrizione del bollo va contestata alla Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di impugnazione della cartella esattoriale, che è di 60 giorni dalla notifica.