Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Si sente parlare spesso in giro di esenzione dal bollo auto, ma spesso non c'è molta chiarezza a proposito e più volte non si considera il fatto che ogni regione, oltre alle direttive ACI, ha la sua specifica regolamentazione. Partiamo però facendo un passo indietro e chiariamo quando effettivamente può essere fatta la richiesta di esenzione senza tenere conto della regione di appartenenza.
La legge 104 infatti stabilisce che le persone con disabilità possono farne richiesta nel caso appartengano a una delle seguenti categorie: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione; della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Detto questo, è arrivato il momento di analizzare regione per regione le esenzioni, che variano a seconda del tipo di alimentazione del motore.
In questa regione la legge di stabilità per il 2017 ha introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa auto per le autovetture (categoria M1) e per gli autocarri con massa massima fino a 3,5 tonnellate (categoria N1) nel caso di propulsione ibrida termico/elettrica e per quelli con propulsione ad idrogeno immatricolati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019. L’esenzione comprende il primo periodo di versamento previsto dal dm 462/1998 e le 4 annualità successive.
Nella Provincia Autonoma di Trento i veicoli con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, immatricolati dal 29/12/2010, godono dell’esenzione temporanea quinquennale intesa come 60 mesi solari a decorrere dalla data di immatricolazione. Tale agevolazione è riconosciuta anche alle tipologie di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, non ricomprese nell’esenzione statale prevista dall’art.20 del DPR 39/1953. Dal 2013 l’esenzione quinquennale è estesa anche ai veicoli alimentati a idrogeno.
Decorso il quinquennio di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%.
Per i veicoli elettrici, alla fine del periodo di esenzione, si deve corrispondere la tassa pari ad un quarto per gli autoveicoli, mentre per i rimanenti veicoli elettrici (motocicli, ciclomotori, motocarri, ecc.) la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
In questa regione, per i veicoli con alimentazione ibrida (benzina+elettricità; gasolio+elettricità) plug-in, immatricolati a partire dall’1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è prevista una riduzione del 50% per tre anni d’imposta decorrenti da quello di immatricolazione.
In questa regione gli automobilisti godono dell'esenzione dall'anno 2014 per 3 annualità dalla data di immatricolazione. Questo riguarda i veicoli definiti ibridi (benzina-elettrico, diesel-elettrico) e quelli a doppia alimentazione benzina/idrogeno.
Sul territorio Ligure si dispone l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo bollo e le successive quattro annualità a favore dei veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica (inclusiva di alimentazione termica), benzina-idrogeno e gasolio-elettrica nuovi di fabbrica e immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Inoltre possono godere dell'esenzione anche i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ( ovvero i veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone) e N1 (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci), immatricolati per la prima volta dopo il 29 aprile 2008.
In questo caso è necessaria una distinzione tra tipo di alimentazione e età del veicolo. Dal 29 dicembre 2015 infatti gli ibrido benzina/elettrico, gasolio/elettrico, o benzina/idrogeno, che risultano immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, beneficiano dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso e per le due annualità successive. Va anche detto che l’esenzione viene riconosciuta solo se l’acquirente risiede con sede legale o amministrativa in Emilia Romagna.
Parlando di età posso richiedere l'esenzione autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui compiono il 30° anno dalla loro costruzione. A questi si aggiungo quelli tra i 20 e i 30 anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri Automotoclub storico italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana (Fmi), previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo.
L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c. Sono esclusi anche gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione, assieme a quelli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). Se tali veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 29,82 (autoveicoli) e € 11,93 (motoveicoli).
A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso dell’anno 2017, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive. Anche qui l’esenzione viene riconosciuta solo all’acquirente che risiede o ha sede legale nelle Marche.
Sono esenti per il primo bollo e per le due annualità successive i veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica (elettrico/benzina, elettrico/gasolio) o a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2016.
A decorrere dal 2014, la tassa automobilistica non è dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, per i veicoli adibiti a trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate. Mentre i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati, per tre annualità dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Sono esenti per il primo bollo e per le due annualità successive i veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica (elettrico/benzina, elettrico/gasolio) o a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017. (Regione Umbria).