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Tra i provvedimenti stabiliti dalla Giunta Regionale per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) 7635 dell'11 luglio 2008 prima, e la D.G.R. 9958 del 29 luglio 2009 hanno definito le misure di limitazione del traffico veicolare in attuazione della Legge Regionale 24/2006.
I provvedimenti in vigore quest’anno, in parte già validi lo scorso inverno, si applicano a partire dal 15 ottobre 2011, con le seguenti modalità:
MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0, i provvedimenti di limitazione progressiva applicati negli scorsi anni si estendono a tutta la Regione pertanto, a partire dal 15 ottobre 2011, vigerà il fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
AUTOVEICOLI
Dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare:
gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).
AUTOBUS M3
Fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel a partire dal 15 ottobre 2011, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.
TRASPORTI SPECIFICI
dallo scorso inverno, è in vigore il divieto di circolazione anche per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 1992).
Veicoli esclusi dal fermo:
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare.
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
veicoli di pronto soccorso sanitario;
scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
autovetture targate CD e CC.
Deroghe:
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli con a bordo almeno tre persone;
veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.
Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:
autostrade;
strade di interesse regionale R1;
tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Si ricorda che il fermo dei veicoli si applica anche ai territori dei Comuni non appartenenti alla Zona A1 che abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (DGR n. 9595 del 11/06/2009), ovvero:
Cava Manara (PV)
Zinasco (PV)
Castel Rozzone (BG)
Madone (BG)
Fara Gera d'Adda (BG)
Bagnatica (BG)
Controlli
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.