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Articolo aggiornato il 23 gennaio
Per evitare disagi, consigliamo di fare rifornimento prima che inizi lo sciopero dei benzinai e si formino code agli impianti. La chiusura è dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio 2023, passando dalle annunciate 60 ore a 48. Riguarda tutti i punti vendita eccetto un distributore ogni 100 km in autostrada e alcune pompe chiamate "ghost" che hanno contratti particolari con i dipendenti a partita IVA che non possono scioperare. Le associazioni dei consumatori stanno protestando vigorosamente per l'interruzione del servizio pubblico che provocherà disagi agli automobilisti.
Non si è risolta la contesa fra Governo e rappresentanze sindacali per scongiurare lo sciopero del 25 e 26 gennaio dei gestori di pompe carburante. L'incontro non è durato a lungo e da parte delle associazioni c'è totale scontento sul decreto che il Governo ha approvato circa la "trasparenza" dei prezzi.
In sostanza è richiesto che i gestori appongano ben visibili i prezzi medi dei carburanti per la regione di appartenenza accanto ai prezzi praticati e che li aggiornino tempestivamente, affinché il clienti possano decidere consapevolmente se fare o no il pieno. In vista delle chiusure, che riguarderanno tutte le aree di servizio autostradali e gli impianti aderenti alle sigle sindacali Fegica e Figisc/Anisa si preannunciano disagi sia per il trasporto privato che quello commerciale.
Gli articoli più contestati del decreto dello scorso 14 gennaio sono questi:
"Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita... con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2" (prezzi medi regionali ndr).
"In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni"
È improbabile che le parti si incontrino di nuovo prima della data prevista per l'agitazione, anche se il ministro Urso ha chiesto di annullare lo sciopero.