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La multa da autovelox non è valida se il verbale non indica anche la presenza della segnaletica volta ad avvisare gli utenti della strada di un apparato per la rilevazione della velocità.
Questo quanto espresso dalla sentenza 422/13 del tribunale di Piacenza, che ha a conti fatti sancito l'illegittimità della decurtazione dei punti e del verbale stesso qualora, come precisato poc'anzi, la modulistica non indichi la presenza di avvisi per gli utenti della strada sulla presenza degli autovelox.
L'articolo 3 del decreto legge 117/07, aveva infatti introdotto l'obbligatorietà, da parte delle autorità competenti, di segnalare anche all'interno dei verbali la presenza di cartellonistica volta ad informare i guidatori della presenza di telelaser, autovelox ed altre apparecchiature volte a rilevare l'infrazione dei limiti di velocità.
Il modulo di contestazione deve quindi, anche se prestampato, indicare quanto sopraelencato. Inoltre, se ciò non viene effettuato, anche la testimonianza verbale dell'agente che ha effettuato la rilevazione (o redatto la contravvenzione) viene a conti fatti ritenuta invalida.