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Le multe comminate dagli autovelox sulle strade regionali prive di banchina sono annullabili, perché il Codice della Strada prevede la possibilità della sanzione a distanza solo nel caso in cui la strada presenti determinate caratteristiche. Lo ha stabilito la Corte di cassazione respingendo il ricorso del Comune di Motta di Livenza e dando ragione all'automobilista. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, il conducente aveva fatto ricorso contro tre verbali per eccesso di velocità sulla S.R. 53, e il Giudice di Pace di Treviso lo aveva respinto. Il giudice di secondo grado aveva invece annullato i provvedimenti, ritenendo la rilevazione illegittima.
Questo perché "il tratto stradale … non soddisferebbe le caratteristiche tecniche previste dall'art. 2 del Codice della Strada". Il giudice aveva infatti rilevato che la strada "… non presenta alcuna banchina e la presenza di una banchina è un requisito imprescindibile ai fini della qualificazione di una strada quale extraurbana secondaria". Il Comune si è così rivolto alla Cassazione, affermando che in realtà la banchina c'era.
L'articolo 201, comma 1 bis, del Codice della Strada stabilisce che la "contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità" è possibile "esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile [...] la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni". Le dimensioni dichiarate dal Comune della banchina non la inquadrano nelle caratteristiche strutturali imposte dal CdS. E di conseguenza, le multe non sono valide.