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Sono più di dieci anni che in Italia si attende una legge di riordino che faccia chiarezza su quello che i Comuni e le Polizie locali e Stradali possono e non possono fare, come vanno gestiti i verbali e gli strumenti di misura, quali sono i doveri del cittadino (per prima cosa rispettare i limiti) e quelli dell'amministrazione pubblica.
L'ennesimo caso generato dal caos di norme e di sentenze viene da Pinerolo (TO) dove il giudice di pace Dr. Fabrizio Cera ha annullato alcuni verbali emessi in modo differito per la mancanza di un dato che è obbligatorio: se l'autovelox non è presidiato ed è posto su una strada di tipo C (extraurbana secondaria o urbane di quartiere) sul verbale devono essere presenti gli estremi di approvazione del Prefetto, cosa che è invece non necessaria sulle strade extraurbane principali (di tipo B ex art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121). Il caso è stato portato alla luce da Globoconsumatori.it
La differenza fra i due tipi di strade all'atto pratico è la presenza di una banchina asfaltata nelle extraurbane principali e la sua assenza in quelle considerate secondarie, nonché dell'obbligatoria segnaletica. La Cassazione ha poi stabilito che produrre questa autorizzazione del Prefetto in un secondo tempo non ha validità.
In breve: se l'infrazione per eccesso di velocità non viene contestata subito, controllate se il verbale se riporta gli estremi dell'autorizzazione del Prefetto. Se mancano e l'infrazione è avvenuta su una strada extraurbana secondaria, ci sono gli estremi per un ricorso Giudice di pace.