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La legge impone che le rilevazioni degli eccessi di velocità tramite autovelox in città siano sempre effettuate alla presenza degli agenti, che hanno l’obbligo di contestare al momento l’infrazione al conducente.
Non è possibile, quindi, né il rilevamento automatico da remoto dell’eccesso di velocità (come accade con gli autovelox nascosti in box o ai margini della strada che funzionano da soli), né inviare la multa in un successivo momento a casa del trasgressore.
Queste limitazioni non sono applicabili sulle autostrade mentre, sulle strade urbane a scorrimento e su quelle extraurbane principali, è possibile il rilievo automatico e la contestazione differita, solo a condizione che vi sia un’autorizzazione del Prefetto che individui l’esatto tratto della strada dove non è necessaria la contestazione immediata.
Pertanto, quando dalla foto dell’infrazione emerge che essa è stata commessa su un lungo rettilineo dove non sarebbe stato difficile o pericoloso intimare l’alt, gli agenti devono chiarire perché, nonostante questo, il veicolo non sia stato fermato subito e a tal fine non possono usare formule prestampate e generiche.
Sono, in sostanza, le conclusioni a cui è giunta la Sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 27771 del novembre 2017, pronunciata in riferimento ad un ricorso contro un verbale che conteneva la generica indicazione tratta dall’articolo 201, comma 1-bis, lettera e, del Codice della Strada e secondo cui l’infrazione non è stata contestata immediatamente perché era stato usato un apparecchio che consente «la determinazione dell’illecito in tempo successivo» quando il veicolo è già a distanza dagli agenti.
Ma, secondo la Corte, in via di principio, su un lungo rettilineo nulla impedisce l’alt al veicolo che si ritiene abbia compiuto l’infrazione: si possono anche leggere su un display remoto i valori rilevati dall’autovelox, appostare un’altra pattuglia poco dopo o usare un telelaser, che effettua la misurazione centinaia di metri prima del luogo in cui si trovano gli agenti.
Se tutto ciò non fosse possibile, basterebbe scriverlo sul verbale: i giudici, infatti, non possono sindacare sulle modalità con cui la Polizia organizza i propri servizi.
Però quest’ultima ha un obbligo di chiarezza e trasparenza col cittadino e non può liquidarlo con formule generiche, pregiudicando il suo diritto di difesa.