Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
La Cassazione ha stabilito, in seguito ad un ricorso effettuato da un automobilista, che il numero di matricola dell'autovelox non costituisce un elemento indispensabile alla convalidazione di un verbale.
Infatti, se in una prima fase d'appello fu dal giudice accolto il ricorso accettato dal cittadino in quanto detto numero di immatricolazione dell'apparato atto alla rilevazione della velocità, la Cassazione ha ritenuto di poter sentenziare che: "L'omessa indicazione del numero di matricola dell'apparecchio di rilevazione, nel verbale di accertamento, non rappresenta motivo di nullità e che il verbale non recante il numero della matricola rimane valido e fa piena prova fino a querela di falso".
La Cassazione avrebbe infatti stabilito che i dispositivi per la misurazione della velocità (ovvero gli autovelox) sarebbero regolarmente omologati e non necessitanti di controlli periodici, pertanto il codice di immatricolazione non rappresenta un parametro indispensabile alla convalidazione di un verbale, pertanto l'omessa indicazione non comporta l'annullamento della sanzione.
La Suprema Corte avrebbe inoltre ribadito che il verbale di Polizia costituisce pieno elemento probatorio dei rilevamenti effettuati, perciò chiunque desideri effettuare ricorso dovrà fornire elementi concreti all'erronea taratura del dispositivo.
Fonte: Ansa