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Lo stabilisce un’esemplare sentenza del giudice di Pace Rossella Barbaro, che chiarisce anche la differenza fra la semplice approvazione e l’omologazione necessaria per rilevare infrazioni in assenza di un vigile.
Grande confusione finora fra il significato dei due termini, che ricorrono di continuo nel codice e nel suo regolamento. Grande confusione, che il ministero dei Trasporti non ha aiutato a chiarire pubblicando circolari alquanto ambigue, che alcuni Comuni – fra i quali Milano - hanno cavalcato disinvoltamente, pretendendo di dare ai due termini la stessa valenza pratica e giuridica. Invece non sono sinonimi e fra i due sistemi di verifica delle apparecchiature c’è una differenza sostanziale che ora appare chiara e netta: l’omologazione è una procedura più severa, più complessa e che offre particolari garanzie di precisione e di ripetibilità, ed è applicata all’intera strumentazione, alla sua produzione in serie, alla vendita e al suo impiego. Esempio tipico: autovelox fisso. La semplice approvazione è invece un benestare che il ministero concede ad un particolare segnale stradale, alla variante di uno strumento, al disegno, alla produzione e vendita di uno dispositivo che non necessita di omologazione. Esempio tipico: il triangolo rosso.
Il caso è scoppiato quando uno dei numerosi autovelox installati nel 2015 dal Comune di Milano, quello di viale Fulvio Testi, ha fotografato più volte un automobilista mentre superava il limite di velocità. Nel giro di pochi mesi quelle apparecchiature hanno prodotto centinaia di migliaia di verbali, si dice 780 mila. Troppi in soli 10 mesi. E troppi per una città ordinata come Milano.
Il cavillo, in questo caso, è costituito dal fatto che lo strumento usato in viale Fulvio Testi è il T-Exspeed V 2.0, prodotto dalla Kria, che non risulta aver ottenuto l’omologazione, ma solo un’approvazione da parte del Ministero dei Trasporti mediante un provvedimento dirigenziale. Così l’automobilista impugnava i verbali, ne chiedeva l’archiviazione e avanzava ricorso presso il giudice di Pace.
Il Comune di Milano mostrava in giudizio il documento di approvazione sostenendo che approvazione e omologazione sono sinonimi.
Dice che l’apparecchiatura utilizzata per la misurazione della velocità, in modalità automatica, quindi in assenza di agente accertatore, deve essere idonea alla contestazione differita (’art. 201, comma 1 bis, lettera f). In tal modo viene meno il principio generale della contestazione immediata e per bilanciare il danno che ne deriva al cittadino, il legislatore ha imposto una serie di obblighi per gli accertatori e di oneri per i fabbricanti al fine di garantire la regolarità e la precisione delle rilevazioni.
All’art. 142, comma 6, il Codice dice: Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,
Poi il Regolamento chiarisce con l’articolo 192 cosa intende per omologazione. Al comma 2 dice: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale accerta, anche mediante prove… la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo. Invece, al comma 3 chiarisce cosa sia l’approvazione: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo…
Secondo la sentenza che il giudice Rossella Barbaro ha emesso a metà febbraio, le ultime due precisazioni distinguono nettamente fra i due termini e la differenza sostanziale diventa “la rispondenza o meno del dispositivo alle caratteristiche e alle prescrizioni dettate dal Regolamento”. Pertanto, nel codice l’uso alternativo dei termini omologazione/approvazione è solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi.
Il legislatore, afferma la sentenza, ha richiesto vincoli meno stringenti – nel caso della approvazione - per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. La sua mancanza si traduce pertanto in un vulnus per gli automobilisti che subiscono accertamenti.
D’altro canto, il giudice fa osservare che in caso di accertamento a posteriori dell’infrazione ai limiti, senza contestazione immediata, siamo in presenza di “inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detto onere trova una ragionevole compensazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. Alla luce di quanto sopra, ne deriva che le risultanze dell’apparecchiatura utilizzata, non essendo stata la stessa debitamente omologata, non possono essere utilizzate ai fini della contestazione della violazione. Il ricorso dunque va definitivamente accolto.
Di certo le multe non ancora pagate possono essere contestate al giudice di Pace perché illegittime. Quelle già pagate sono considerate archiviate, infatti è come se l’automobilista avesse riconosciuto la colpa, rinunciando a contestarle. Tuttavia, ora si apre un contenzioso tutt’altro che trascurabile poiché gli apparecchi impiegati in tutto il territorio nazionale per la rilevazione a distanza della violazione ai limiti dovranno essere sottoposti a omologazione completa (dispendiosa anche in termini di tempo e depositati i due prototipi al ministero. Ma la questione più stringente è che ogni autovelox debitamente omologato deve poi essere sottoposto a taratura periodica. Che è un altro dei requisiti che la legge pone a carico di chi utilizza tali apparecchi e che la semplice (invocata) approvazione evitava bellamente, sollevando i Comuni da una fastidiosa incombenza.
Ribadiamo, ogni violazione della legge va condannata senza scuse, anche se la legge è scritta male e applicata coi piedi. Ma la democrazia soffre profondamente quando è la pubblica amministrazione a violarla, a servirsene per proprio tornaconto o a interpretarla con troppa disinvoltura, facendo affidamento sul silenzio del cittadino.