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Nell'economia che si fa sempre più condivisa c'è una pratica che da qualche anno promette ai privati di guadagnare facendo della propria auto un mezzo pubblicitario. Si chiama “carvertising”, unione delle due parole “car” ed “advertising”, cioè rispettivamente “auto” e “pubblicità” ed è un sistema diffuso negli USA ed in diversi Paesi d'Europa.
In sostanza, un privato sottoscrive un contratto con una concessionaria pubblicitaria per mettere a disposizione la carrozzeria della propria auto su cui verrà apposta una grafica pubblicitaria tramite la tecnica del “wrapping”. Questa potrà cambiare ogni volta che la concessionaria lancerà una nuova campagna per conto di un inserzionista, tipicamente un'azienda o un'attività commerciale. In cambio dovrà offrire alcune garanzie, come un chilometraggio annuo minimo e la manutenzione in buono stato dello spazio pubblicitario. Alcune aziende richiedono addirittura di postare una quantità prestabilita di foto o “selfie” sui social network.
Altre formule di carvertising addirittura offrono un'auto gratis in cambio del versamento di una quota di iscrizione. In questo caso il sospetto che dietro l'offerta allettante si nasconda la truffa è molto alto. Una regola d'oro da seguire per evitare i raggiri, in ogni ambito, è che non si deve mai pagare per una promessa di guadagno.
Nella maggioranza dei casi, infatti, si tratta di vendite piramidali proibite per legge, come insegna il “caso Dexcar” di cui ci siamo occupati di recente. Se viene accertato dalle autorità che si tratta di uno schema piramidale o multivello, l'azienda viene chiusa e recuperare i soldi versati sarà molto difficile. L'alto numero di siti web oscurati o chiusi di servizi di carvertising non fa che alimentare i sospetti che si tratti di un business poco affidabile per chi è in cerca di guadagni facili.
In ogni caso, in Italia la legge vieta ai privati la pubblicità sulle auto per conto terzi. Lo dice l'articolo 23 del Codice della Strada e il regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), che all'articolo 57 comma 1 specifica che «L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita […] unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso. […] Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo», mentre il comma 2 recita: «La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi […]».
Ciò significa che in Italia solo le auto aziendali possono esporre messaggi pubblicitari e limitatamente alla loro attività, oltre ai mezzi di trasporto pubblici e i taxi e alle auto da corsa. Guadagnare semplicemente guidando, dunque, è al momento possibile solo ai piloti professionisti.