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Con nota n. 4424 dell’11 maggio 2015 l’ACI ha reso noto che «analogamente a quanto previsto per le associazioni e gli altri enti non riconosciuti» anche al condominio può essere intestato un autoveicolo o motoveicolo nella persona dell’amministratore pro tempore.
Con questa novità normativa la legge attribuisce al condominio una sorta di capacità giuridica “particolare”, equiparandolo, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, alle associazioni ed ai comitati privi di riconoscimento. Enti che, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta di rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili.
Alla luce delle suddette considerazioni l’ACI ha pertanto concluso che un autoveicolo o motoveicolo possono essere intestati dal PRA direttamente al condominio (con denominazione, ovvero specificandone il nome di uso legale), in persona dell’amministratore pro tempore, in conformità a quanto previsto dalla legge di riforma n. 220/2012.
Sulla nota di richiesta nel campo “tipo di società” andrà inserita la codifica generica “SOC” che va utilizzata anche in sede di acquisizione della formalità.