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Gli ausiliari del traffico possono fare le multe solo per le infrazioni sulle strisce blu? Sì, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 2973 del 15 gennaio 2016 e pubblicata il 16 febbraio, che ha fatto chiarezza su una questione controversa tanto da essere oggetto di una circolare specifica da parte del Ministero dell'Interno (del 25/5/1999) che però non ha impedito interpretazioni divergenti in questi anni.
La Corte ha invece stabilito che gli ausiliari della sosta devono limitare il proprio raggio d'azione alle aree di sosta in concessione e limitatamente agli spazi delimitati dalle strisce blu, mentre i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico possono elevare multe agli autoveicoli solo se riguardano le corsie riservate ai mezzi pubblici. In caso di reciproci ''sconfinamenti'' i verbali sono da considerare nulli, indipendentemente o meno da delibere comunali che ne amplino i poteri.
Nel caso specifico, i giudici hanno annullato una sanzione per divieto di sosta che era stata elevata a Torino da un ispettore della società di trasporti GTT, nonostante questi fosse stato espressamente autorizzato con delibera «anche ad accertare le violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale».
Si legge nella decisione della Corte: «Poiché la violazione concerneva la sosta su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, si è ritenuto che l'accertamento potesse essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico».
In particolare, riguardo al raggio d'azione degli ausiliari della sosta, nella decisione la Corte ha chiarito che le loro competenze sono limitate «alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure connesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu».