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La questione è emersa con particolare evidenza negli ultimi anni, dopo l’entrata in vigore della modalità del risarcimento diretto nella RC auto: in tale contesto, per ridurre i costi di liquidazione, le Compagnie Assicuratrici hanno sempre più spesso incentivato il ricorso a riparatori convenzionati in cambio di una riduzione del premio da pagar da parte dell’assicurato.
Una situazione che se da un lato può apparire vantaggiosa per il privato obbligato all’obbligo di legge dell’assicurazione, dall’altro ha prodotto un numero crescente di contenziosi tra le grandi compagnie e la categoria dei carrozzieri.
Il Tribunale di Torino, in due recenti sentenze, (la 657 del 7 febbraio e la 1530 del 22 marzo), si è pronunciato sulla questione, ritenendo che l’impegno dell’assicurato a far riparare il proprio veicolo da un carrozziere convenzionato (con risarcimento in forma specifica) con la compagnia assicurativa, in cambio di uno sconto sulla polizza, è una clausola vessatoria e quindi perché possa considerarsi corretta deve essere dimostrato che sia stata negoziata tra compagnia e cliente, o che il cliente l’abbia specificatamente approvata con apposita sottoscrizione della singola clausola prevista dal contratto.
Più nel dettaglio, secondo il Tribunale di Torino, la clausola che contiene l’impegno a rivolgersi a una carrozzeria convenzionata, pena l’applicazione di uno scoperto supplementare del 10% e il rifiuto di rinnovo alla scadenza della polizza, configura una «restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi» e come tale, deve ritenersi clausola vessatoria, che in base agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile necessita di approvazione specifica per iscritto da parte del contraente, considerato parte debole nel contratto.
Richiamando la sentenza della Cassazione n. 1317 del 1998, la Compagnia Assicuratrice aveva invece sostenuto che detta clausola «attiene al processo di formazione del contratto e costituisce un patto interno al rapporto concluso tra le parti».
Invece il tribunale di Torino ha richiamato altre due pronunce più recenti della Cassazione, la n. 5733 del 2008 e la 26225 del 2009, che hanno reso ormai «pacifico» che «la sottoscrizione del generico richiamo alle condizioni di assicurazione» è «inidoneo a focalizzare l’attenzione del contraente debole sull’effettiva portata e contenuto delle singole clausole».
Tanto più che nel caso di specie, la «quietanza di rinnovo» della polizza non riporta la clausola per esteso.
Spetterebbe pertanto alla Compagnia, ai sensi dell’art. 34 del Codice del Consumo, provare che c’è stata trattativa sul punto, ma tale prova non è stata fornita davanti ai giudici.
In entrambi i contenziosi, le cause sono state promosse da due officine assistite dai legali della Federcarrozzieri.