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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16477/2017 del 5 luglio, ha affermato che i passeggeri di un veicolo coinvolti in un incidente possono chiedere il risarcimento alla compagnia che copre il mezzo per la RC auto anche quando il sinistro è causato da un altro veicolo non coperto o non identificato.
La pronuncia della Suprema Corte di fatto risolve a favore del danneggiato il vuoto lasciato dal Codice delle assicurazioni sulla questione.
L’articolo 141, che disciplina il risarcimento al terzo trasportato, consente infatti al passeggero danneggiato di farsi risarcire direttamente dall’assicurazione del veicolo in cui era a bordo al momento del sinistro, ma nulla dispone per il caso in cui il responsabile dell’incidente non sia identificato o non sia coperto.
Con la sentenza emessa, la Cassazione rileva che il testo «non brilla per chiarezza» e per fornirne una interpretazione richiama la sentenza 16181 del 2015, secondo la quale lo scopo dell’articolo 141 è proprio il rafforzamento della tutela del terzo trasportato.
Inoltre, la Cassazione evidenzia che la tutela è stata estesa dall’articolo 122, che riconosce esplicitamente la copertura dei terzi trasportati, a prescindere dal fatto che il trasporto avvenisse a titolo gratuito o a pagamento.
La Cassazione richiama altresì l’interpretazione estensiva della Corte costituzionale e la sentenza 1° dicembre 2011, Churcill Insurance/Wilkinson della Corte di giustizia Ue, che ha dato priorità ai diritti del terzo trasportato anche quando alla guida del veicolo c’è una persona non prevista dalla polizza RC auto che lo copre.
Alla luce di tutte le suddette pronunce favorevoli al terzo trasportato, la Cassazione ha ritenuto che, se l’articolo 141 parla sia dell’assicurazione del vettore sia di quella del responsabile dell’incidente, è solo perché vuole descrivere il caso più normale e non perché vuole impedire di presentare la domanda di risarcimento se nel sinistro è coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato.
In pratica i Supremi giudici hanno individuato nell’articolo 141 la scelta del legislatore di «privilegiare, nel limite del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto».