Assicurazione: basta la stampata o la schermata sullo smartphone

Assicurazione: basta la stampata o la schermata sullo smartphone
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Per essere sicuri in caso di controllo, è sufficiente esibire una stampa non originale del certificato di assicurazione, o una sua schermata sul telefonino
18 ottobre 2016

Da un anno, giorno più giorno meno, non è più obbligatorio esporre sul parabrezza del nostro veicolo il contrassegno relativo all’assicurazione RC obbligatoria per poter circolare sulla pubblica strada.

Ora, proseguendo nella meritoria attività di dematerializzazione avviata con la legge 27/2012, lo scorso settembre il Ministero degli Interni ha emanato la circolare 300/A/5931/16/106/15 con la quale viene chiarito che al conducente dell’auto sarà sufficiente, per provare di essere in regola, esibire una stampa non originale del certificato di assicurazione in forma digitale o la schermata dello smartphone.

Ma questa misura non esime tuttavia l’automobilista dell’onere di conservare il certificato assicurativo in caso di richiesta da parte della polizia.

Non essendoci norme interpretative in ordine agli obblighi che il conducente doveva rispettare, finora si era ritenuto opportuno quanto meno a titolo cautelativo, tenere il contrassegno cartaceo a bordo, soprattutto in considerazione del fatto che nella pratica, il mancato aggiornamento tempestivo della banca dati ministeriale delle coperture RC esponeva al rischio di non essere in grado di provare la regolarità della posizione del veicolo solo per via telematica, il che rendeva necessario disporre del documento cartaceo e questo pur essendo venuto meno l’obbligo di esporre il tagliando.

Ora, in base all’articolo 180 del Codice della Strada, permane a carico di chi circola senza avere a bordo il certificato assicurativo, la sanzione di 41 euro, che scendono a 25 quando si tratta di ciclomotori.

Ma, in assenza del documento a bordo o, comunque della prova certa, attestante l’avvenuto pagamento del premio assicurativo, la stessa norma prevede che gli agenti invitino il conducente a presentarsi con gli originali in un comando di polizia, per farli visionare; in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo, scatta una sanzione di 419 euro.

La circolare del Ministero, quindi, rappresenta un significativo passo in avanti verso una normalizzazione della situazione, colmando il vuoto prodotto dalla mancanza di coordinamento tra norme relative ad uno stesso obbligo giuridico.

Ora, malgrado la circolare del Ministero degli Interni produca un ulteriore passo in avanti nel processo di snellimento burocratico, non bisogna dimenticare che circolare senza copertura obbligatoria comporta anche il sequestro del mezzo.

Pertanto è consigliabile continuare a conservare a bordo del veicolo una copia del contratto.

In proposito, sembra opportuno ricordare che il provvedimento Ivass 41/2015 ha chiarito che, previa prestazione del consenso da parte dell’assicurato, il contratto può essere inviato anche per mail al contraente.

Quindi l’assicurato potrà esibire, in caso di richiesta da parte delle forze dell'Ordine, la copia digitale, ad ulteriore dimostrazione di aver pagato regolarmente, senza il rischio di dover portare al comando gli originali cartacei entro il termine perentorio indicato dagli agenti.

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