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Il patrimonio di un veicolo storico non è costituito solo dal veicolo stesso, ma da tutto quanto ad esso si riferisce, ad iniziare dai documenti che lo accompagnano: carta di circolazione e certificato di proprietà, per esempio, sono un “corredo” importante e significativo per i veicoli di interesse storico e collezionistico, dal momento che parte della loro memoria è conservata e tramandata da tali documenti, testimoni dell’evoluzione avvenuta in oltre un secolo di pratiche burocratiche per la gestione dei veicoli.
Con l’avvio, il 4 maggio scorso, della seconda fase di attuazione del decreto legislativo 98/2017 in materia di rilascio del Documento Unico di circolazione e di proprietà, tutti i documenti cartacei sono destinati alla distruzione: le nuove procedure telematiche prevedono la totale digitalizzazione delle istanze e della documentazione a corredo, con necessità di dematerializzare la documentazione nativa cartacea.
Un evidente danno per tutti i veicoli di interesse storico, che ha spinto l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ad intervenire nelle sedi competenti per modificare tale procedura e per salvare una componente fondamentale della “memoria” legata ai veicoli più datati.
La seconda fase di attuazione del suddetto decreto riguarda moto e vetture in uso proprio e prevede l’utilizzo delle sole procedure telematiche per il rilascio del Documento Unico nei casi di cancellazione dei dati inerenti l’intestazione temporanea di veicoli a nome di soggetto diverso dall’intestatario (mini volture dei commercianti); sottrazione, smarrimento, distruzione (cessata circolazione e demolizione per esportazione) e deterioramento dell’originale.
Per questi casi, dal 4 maggio è previsto l’obbligo della gestione telematica, mentre tale procedura resta facoltativa fino al 31 maggio per le operazioni di immatricolazione, di nazionalizzazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà.
Dal 1° giugno, infine, anche con i semplici passaggi di proprietà tra privati si assisterà alla distruzione dei documenti originali cartacei se nel frattempo non verranno modificate le procedure, magari con deroghe specifiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico sulle quali sta intervenendo ASI; secondo le ultime disposizioni ministeriali, la definitiva applicazione del Documento Unico e della procedura telematica per ogni istanza dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2020.
«Prima che scattasse l’emergenza Covid-19 - ricorda Alberto Scuro, presidente dell’ASI - era stato avviato un tavolo di lavoro con la Direzione Generale della Motorizzazione per la risoluzione delle problematiche legate ai veicoli di interesse storico e collezionistico, in particolare le revisioni periodiche dei veicoli ante 1960 e di quelli centenari. Ora si è aggiunta la questione del “Documento Unico“, che prevede la distruzione dei documenti originali cartacei: un danno enorme per i veicoli storici, e per scongiurarlo abbiamo già inoltrato le nostre proposte, di semplice ed immediata attuazione».
L’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98/2017, indica il “Documento Unico“ come costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni della direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale vengono annotati i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi iscritti al PRA, in quanto assoggettati al regime dei mobili registrati ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nel Codice Civile.
Competente al rilascio del “Documento Unico“ è il MIT, il Ministero di Infrastrutture e Trasporti, in quanto “centro unico di servizio”, attraverso gli Uffici periferici della Motorizzazione Civile e gli Sportelli Telematici dell’Automobilista.
Il “Documento Unico“ rende validi i dati in esso contenuti, fermo restando che per quelli relativi a proprietà e locazione finanziaria dei veicoli la responsabilità è in capo ad ACI, tenuto a validarli ai sensi dell’art. 1, comma 2, let. c), del d.l.vo n. 98/2017.
La normativa completa è consultabile sul sito del MIT (www.mit.gov.it) e su www.ilportaledellautomobilista.it.