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Importante decisione della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 19161 e 19176 emesse lo scorso maggio: secondo i Supremi giudici, infatti, la dicitura “volume insufficiente”, presente sullo scontrino dell'etilometro, non inficia di per sé la validità del test, ben potendo, la misurazione, ritenersi valida dall'inspirazione di un minimo volume d'aria.
L'insufficienza del quantitativo d'aria immessa nell'etilometro non esclude che l'apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia; qualora lo strumento pervenga alla misurazione dell'etilemia, nonostante il volume insufficiente d'aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentirne il funzionamento, il tasso alcolemico così riscontrato (da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel diverso caso di immissione di un volume d'aria invece “sufficiente”) può essere assunto a fondamento della decisione.
Al tempo stesso, qualora l'automobilista sia stato condannato per la fattispecie più grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, Codice della Strada), nonostante il tasso alcolemico misurato fosse da ricondurre all'ipotesi meno grave, posto che l'accertamento è avvenuto a notevole distanza di tempo dal momento del fatto, non trova applicazione la cosidetta “curva di Widmarkg”, secondo la quale la concentrazione dell'alcool, in andamento ascendente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento all'interno di tale intervallo di tempo.
Il giudice, quindi, non può addebitare al conducente un tasso alcolemico superiore a quello misurato se la misurazione è avvenuta a distanza di tempo dal momento in cui il soggetto era alla guida.
Nel caso specifico e preso in esame nel determinare il parere dei Supremi Giudici, un guidatore cui l’etilometro aveva rilevato un’ebbrezza “media” (tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l), ma era stato condannato per quella “grave”, la Corte d’appello aveva desunto un tasso effettivo superiore a 1,5 perché la rilevazione era avvenuta due ore dopo la guida (conclusasi con un incidente), lasso di tempo trascorso il quale il tasso inizia a scendere.
Una motivazione ritenuta illogica dalla Cassazione: l’unico caso in cui la giurisprudenza di merito ammette che si possa fare a meno dell’etilometro si ha quando gli agenti sono in grado di descrivere in modo completo e attendibile i sintomi che consentono di individuare non solo lo stato di ebbrezza ma anche la sua gravità.