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Il maltempo della stagione invernale può portare con sé alcuni eventi sfortunati per l'automobilista: tra questi vi può essere il danno all'auto causato dalla caduta di un ramo o di un intero albero per effetto del vento o del sovraccarico dovuto ad abbondanti nevicate. Si può chiedere un risarcimento? E a chi?
Nel caso l'albero si trovi su una strada pubblica cittadina, di norma la responsabilità è del Comune. Diversamente, se il danno si verifica su una strada extraurbana, la responsabilità deve essere individuata nel soggetto che ne deve assicurare la manutenzione e la sicurezza, come la Regione o l'ente gestore (ad esempio l'Anas).
L'articolo 2051 del Codice civile stabilisce infatti che «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Nel caso di danni che si verificano in città, ad aver in custodia la strada pubblica e le relative pertinenze come il marciapiede che comprende anche gli alberi, è con tutta probabilità l'amministrazione cittadina.
In questo caso va indirizzata il prima possibile al Sindaco una lettera di diffida raccomandata A/R con richiesta di risarcimento danni che contenga gli estremi dei veicolo danneggiato, la causa (in questo caso la caduta dell'albero o del ramo), le circostanze in cui si è verificato l'accaduto (data, ora, luogo), l'entità in euro del danno subito (quindi il preventivo del carrozziere o le fatture, se si è già proceduto alla riparazione).
E' importante allegare delle prove a supporto di quanto richiesto, come fotografie, dichiarazioni dei testimoni e, meglio ancora, un verbale redatto da pubblici ufficiali (vigili, Polizia o Carabinieri) che si consiglia di chiamare immediatamente a verbalizzare l'accaduto. Quindi è consigliabile non spostare l'auto ed attendere l'arrivo degli agenti. Nel malaugurato caso di danni fisici, dovrà essere allegato anche copia del referto medico del Pronto Soccorso.
Può darsi il caso che la Pubblica Amministrazione risponda che l'evento sia dovuto da un «caso fortuito» o «forza maggiore», ad esempio una tromba d'aria, negando quindi il risarcimento, o che non risponda affatto. Un altro caso ancora è che l'ente proponga un risarcimento a riparazione del danno che non è considerato congruo.
In questi casi si può conferire ad un avvocato il mandato di avviare una causa contro il Comune con un atto di citazione in giudizio. All'ente pubblico spetterà dunque l'onere di dimostrare di avere diligentemente provveduto alla corretta manutenzione.
Determinanti sull'esito del contenzioso in questo tipo di sinistri sono le condizioni meteo più comuni in base al luogo: ad esempio, in una località montana una nevicata che provoca la caduta di un albero difficilmente potrà essere considerata dal magistrato un evento così eccezionale da poter essere considerato un “caso fortuito”, dunque non preventivabile. Viceversa, in zone dal clima mite in cui nevica raramente, il giudice potrà considerare la nevicata un evento tanto eccezionale da non consentire l'attivazione tempestiva di misure di sicurezza come la potatura dei rami più deboli o l'espianto dell'albero a rischio di caduta.
Le stesse considerazioni possono essere fatte nel caso si tratti di un albero presente su una proprietà privata, che però sporga in parte sulla pubblica via. In questa circostanza si dovrà individuare il proprietario dell'area privata e procedere allo stesso modo, cioè prima intimando il risarcimento del danno subito tramite una lettera di diffida e successivamente, in caso di rifiuto o di mancata risposta, intentando una causa nei suoi confronti.
Va segnalato che, a maggiore tutela degli interessi del danneggiato, sulla questione è intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, con la Sentenza n. 20448/2014, ha affermato il principio per cui in caso di danni provocati dalla caduta di un ramo o di un albero posto in un terreno privato adiacente ad una strada pubblica, sussiste una responsabilità solidale tra il proprietario del fondo e l’amministrazione locale. La ratio sottesa alla decisione in argomento va ricercata, a dir della Suprema Corte, nel fatto che sul gestore della strada pubblica grava l'obbligo generale di mettere in sicurezza la pubblica via, sicché è onere di quest'ultimo segnalare l'eventuale criticità, sollecitando il proprietario del fondo a prendere provvedimenti, potendo addirittura optare per il provvedimento cautelativo di chiusura della strada alla circolazione.
Consulenza legale a cura dell'Avv. Antonio Spanò del Foro di Marsala