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Rientra anche il bollo auto tra le cartelle esattoriali da “rottamare” con l’ultima manovra fiscale nota come “pace fiscale”. La Corte di Cassazione con la sentenza numero 11410 del 30 aprile 2019 ha infatti stabilito che nel perimetro della misura sono da includere anche le cartelle emesse per bolli non pagati nel periodo dal 2000 al 2010.
Chi non ha per qualunque motivo pagato la tassa automobilistica in quel decennio, che abbia o meno in corso un contenzioso con l’Erario, non dovrà dunque pagare più nulla, a patto che il debito sia inferiore ai 1.000 euro, come stabilito nel decreto fiscale. Stop dunque alle richieste di pagamento da parte del Fisco per chi vi rientra.
Si ricorda che il pagamento del bollo auto va in prescrizione dopo 3 anni: non si paga, cioè, se entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo il contribuente non riceve un sollecito di pagamento o una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro Ente preposto alla riscossione.
Dall’1 luglio 2019, inoltre, si applicherà inoltre il nuovo tasso di interesse di mora per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento (oltre 60 giorni dalla notifica). Il nuovo tasso d’interesse scende da 3,01% a 2,68% su base annua. Secondo quanto prevede l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo – esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi - e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo.
La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia.