Shopping oltre confine: come comprare un'auto all’estero

Shopping oltre confine: come comprare un'auto all’estero
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Le procedure, i costi da sostenere e gli obblighi da rispettare se la vettura dei vostri sogni non è Italia
10 gennaio 2024

Succede spesso, magari mentre si sta facendo un giro su Internet alla ricerca di una buona occasione: l'auto (o la moto) dei vostri sogni, è lì disponibile, ma non si trova in Italia. 

D'altro canto, dopo l'avvento dell'euro, è diventato ancor più semplice valutare la convenienza del prezzo di una vettura, visto che non bisogna più sottostare alle capricciose fluttuazioni dei cambi tra le diverse valute.

Così, non sono pochi a gettare uno sguardo oltre confine, sperando in un colpo di fortuna; e saltando il passaggio dell'importazione l’importazione di veicoli dall’estero da parte di concessionari o altri intermediari che determina un'inevitabile lievitazione dei costi, all'intera operazione è possibile provvedere anche da soli.

A patto, ovviamente, di rispettare le norme che regolano l'acquisto di una vettura, nuova come usata, in una nazione estera; a tal proposito, ricordiamo che per auto usata si intende un veicolo già immatricolato in un altro Paese, che abbia percorso più di 6.000 chilometri o che sia stato ceduto dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

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Nel caso di acquisto da parte di un soggetto privato, il nuovo proprietario dovrà provvedere alla re-immatricolazione in Italia: dopo le verifiche preliminari sul veicolo presso l’UMC (Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile) si potrà richiedere l’immatricolazione procedendo quindi all’iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Le modalità procedurali per immatricolare in Italia un veicolo usato proveniente dall’estero e per iscriverlo al PRA sono diverse qualora sia importato da un Paese dell’Unione Europea o da una nazione extra UE.

Nel primo caso, per l’immatricolazione e l’iscrizione al PRA ci si deve rivolgere allo STA (Sportello Telematico dell’Automobilista), presentare la seguente documentazione: fotocopia di un documento d’identità dell’acquirente; carta di circolazione estera e fotocopia della stessa; istanza unificata per l’immatricolazione all’Ufficio della Motorizzazione Civile e l’iscrizione al PRA o dichiarazione di vendita autenticata; se l’acquirente è una persona giuridica, ovvero una società, ente, associazione, occorre una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica; nel caso l’acquirente sia un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre anche la copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o la copia del permesso di soggiorno scaduto con attestazione dell’avvenuta richiesta di rinnovo, oppure la fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio o copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; infine, se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione europea residente in Italia, va presentata la copia della carta di soggiorno del familiare o la copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Nel caso di veicolo usato proveniente da Paesi extra UE, le richieste d’immatricolazione e iscrizione al PRA non possono essere presentate allo STA, ma occorre procedere alla pratica presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione e poi, entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, il veicolo va iscritto al PRA.

In tal caso, è necessario esibire la seguente documentazione: fotocopia del documento d’identità dell’acquirente; certificato di residenza dell’acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento, anche se l’acquirente è un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero); i cittadini dell'UE (Unione Europea) possono anche presentare la fotocopia dell’attestazione rilasciata dal comune comprovante l’avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, o la fotocopia dell’attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal comune di residenza; ancora, per l'iscrizione al PRA, va compilato il modello NP2D (stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI e gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile), indicando il codice fiscale dell’acquirente, ed allegando la fotocopia della carta di circolazione rilasciata in Italia; se l’acquirente è una persona giuridica (società, ente, associazione, ecc), occorre anche il certificato della Camera di Commercio in bollo o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica; inoltre, se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, deve esibire la copia del permesso di soggiorno in corso di validità o la copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure la fotocopia del documento di identità e la fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio, ovvero la copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; infine, se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia, occorre la copia della carta di soggiorno del familiare o la copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

I costi di immatricolazione e iscrizione per i veicoli d’importazione UE riguardano l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), con importo variabile in base tipo di veicolo e alla provincia di residenza; emolumenti ACI per 27,00 euro; imposta di bollo di 32,00 euro per IU + 32,00 euro per rilascio DU; diritti DTT per 10,20 euro, mentre per il rilascio delle targhe l'importo varia in base al tipo di veicolo e al formato della targa.

L'IVA si paga o no?

L’importazione di un’auto in Italia comporta anche il pagamento dell’IVA, il cui importo varia in base al veicolo: nel caso di auto nuova, ovvero che abbia percorso meno di 6.000 km o per la quale non siano ancora scaduti sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’IVA va pagata nel Paese di destinazione, con l'accortezza di ricordare che il suo importo non è indicato nella fattura e quindi va calcolato con l'aliquota attualmente in vigore (ovvero, per l'Italia, il 22% del valore riportato nel documento).

Per il versamento si utilizza il modello F24, inserendo i dati del veicolo acquistato dall’estero; nel caso di auto usata, l’IVA si intende inclusa nel prezzo di acquisto e dovrà essere indicata in fattura per evitare la richiesta un nuovo pagamento in Italia.

Infine, ricordiamo che la disciplina che regola l’uso di un veicolo con targa straniera sulle strade nazionali prevede che chi trasferisce la propria residenza in Italia ha tre mesi di tempo prima dell’obbligo di montare la targa italiana; quindi auto, moto, autocarri e camion possono circolare con targa estera per massimo tre mesi dalla data di iscrizione del proprietario all'anagrafe nazionale; trascorso tale termine, il veicolo dovrà essere re-immatricolato con targa italiana, o trasferito di nuovo all’estero.

Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie tra i 400 e i 1.600 euro, il ritiro della carta di circolazione, il trasporto del mezzo in un’area privata non soggetta a pubblica circolazione e l’obbligo di re-immatricolarlo o di portarlo all’estero.

Nel caso invece che a guidare il veicolo con targa estera sia un soggetto già residente in Italia, e non il proprietario, occorrerà che a bordo ci sia un documento che attesti a quale titolo il veicolo sia stato concesso al guidatore.

Inoltre, se quest’ultimo utilizza l’auto per più di 30 giorni (anche non continuativi in un anno solare) è obbligatorio registrare il titolo e la durata della concessione al PRA; l'assenza della documentazione comporta una multa di 250 euro e il fermo amministrativo del veicolo, con l’obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni: nel caso questo non avvenga o o risulti la mancata registrazione al PRA, è prevista una ulteriore sanzione di 727 euro.
 

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