Polizza RCA Auto

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Cosa è la polizza RCA, quali sono le sue funzioni e le sue scadenze e quali le tolleranze in caso di ritardo sul pagamento. Cosa è il Bonus Malus, cosa è il massimale, cosa è il contrassegno, cosa è la rivalsa, come cambiare compagnia assicurativa e cosa è il Fondo Garanzie per le vittime della strada
12 luglio 2011

Punti chiave


La Responsabilità Civile Autoveicoli (o RCA, o RCAuto) è un complesso di norme e procedure, collegate ad una polizza assicurativa in corso di validità, obbligatoria per veicoli a motore in circolazione. Questa forma di garanzia consente di risarcire eventuali danni cagionati a terzi alla persona.
 

LIMITI RCA
La polizza RC Auto ha durata annuale. Il premio, costo della polizza può essere pagato anche con cadenza semestrale con una revisione di prezzo.
La polizza ha validità dalle 24 del giorno del pagamento del premio per tutta la durata del contatto. Esiste per la quasi totalità delle compagnie un “periodo di tolleranza” di 15 giorni, dopo la scadenza del contratto, in cui risponde direttamente l’assicuratore, se il contraente non ha ancora provveduto al pagamento del premio. Termine oltre il quale la polizza decade.

L’attestato di rischio invece dura fino a cinque anni. Quindi dobbiamo assicurarsi entro tre mesi dalla scadenza della polizza. O all’atto di sottoscrizione della nuova polizza sottoscrivere una dichiarazione di non aver circolato in auto dopo la scadenza del contratto. Questo permette di congelare la classe di merito del contraente fino a cinque anni dalla scadenza della polizza.
 

BONUS MALUS
Formula di determinazione del premio (costo della polizza), che valorizza anche sulla base del numero di sinistri avuti negli anni. L'assicurato perde o guadagna posizioni in base al numero dei sinistri causati, con almeno il 50% di colpa. Ovviamente allo scendere del numero di sinistri avuti, parimenti scende la “Classe di Merito” Per verificare la propria classe di merito fare riferimento “all’attestato di rischio” rilasciato obbligatoriamente dalla Compagnia assicurativa all’atto del rinnovo della polizza. E ovvio che il neopatentato che sottoscrive la prima polizza, partirà ovviamente dalla classe di merito più alta 14A.
 

IL MASSIMALE
Importo massimo che la società di assicurazione si impegna a sopportare per un ben identificato rischio.
 

CAMBIARE COMPAGNIA
Dal 2 febbraio 2007 grazie all’entrata in vigore del decreto Bersani è obbligatorio per tutte le compagnie accettare la disdetta della polizza nei modi e tempi contrattualizzati, all’atto di rinnovo della polizza stessa. Tale facoltà è limitata però all’RC Auto ed alle garanzie ad esse collegate. Bisogna quindi fare attenzione a tutte quelle voci assicurate che non fanno parte della nostra RC ad esempio “rischi del conducente” “la tutela giudiziaria” che, se non espressamente dichiarato in polizza, non è considerata una garanzia aggiuntiva ma, una vera e propria polizza.
Per poter cambiare compagnia e necessario avere “l’attestato di rischio” che, la compagnia è obbligata a mandare al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza.
 

IL CONTRASSEGNO
Il contrassegno assicurativo con il nome della compagnia attesta l’esistenza di una regolare polizza in corso di validità. Solitamente di colore giallo, come disposto dal codice della strada, va apposto sul vetro anteriore.
In auto vanno conservati ed esibiti a richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza, il contrassegno, la carta verde per chi si trova all’estero e gli estremi della polizza ( parte restante da cui viene staccato il contrassegno di assicurazione
 

RIVALSA
Diritto della compagnia di rivalersi sull’assicurato, dopo aver liquidato il danno al terzo inconsapevole, ove si riscontrino gravi violazioni del Codice della Strada.
 

FONDO GARANZIE VITTIME DELLA STRADA
Il Fondo garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da: veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente); veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Per inoltrare una domanda di ricorso: http://www.consap.it/Fondi/FGVS/Procedura%20e%20Modulistica

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