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COS'E'
Il bollo auto è una tassa dovuta al possesso di un veicolo a motore. Va pagata anche se il veicolo non viene utilizzato, in quanto legata al semplice possesso dello stesso. A partire dal 1 gennaio 1998 la tassa di possesso di un veicolo a motore, o più semplicemente il bollo, viene pagata in maniera proporzionale alla potenza effettiva del veicolo e non più in rapporto ai cavalli fiscali come era in precedenza.
COME CALCOLARLO
Nel caso di autovetture, autoveicoli ad uso speciale, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autovetture e motoveicoli, suddetta tassa di possesso, o bollo appunto, deve essere pagata in relazione all'effettivo valore di potenza espressa in kW del veicolo. Suddetto valore è riportato sulla carta di circolazione.
Nel caso in cui il valore riportante il numero di kW del veicolo contenga una virgola, le cifre decimali non devono essere tenute in considerazione. Un'autovettura dotata di un motore da 52,70 Kw, dunque, pagherà il bollo per un valore di kW pari a 52.
In caso di mancanza di indicazione del valore dei kW sul libretto di circolazione, la tassa di possesso da versare viene relazionata al valore della potenza massima in CV, anch'essa localizzabile sulla carta di circolazione.
IL PRIMO BOLLO
Il primo pagamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese in cui la vettura è stata immatricolata. Qualora, invece, l'immatricolazione fosse stata effettuata nell'ultima decade del mese il pagamento è effettuabile sino alla conclusione del mese seguente.
In Piemonte e Lombardia è possibile effettuare il pagamento sino all'ultimo giorno del mese successivo, qualora questo fosse festivo o prefestivo, il pagamento può essere effettuato il giorno lavorativo seguente.
Inoltre il primo pagamento da effettuare per i veicoli con potenze inferiori ai 35 kW deve poter coprire un numero di mesi superiore ai sei, mentre se la vettura in questione possiede una potenza superiore ai 36 kW l'importo deve coprire un lasso di tempo superiore agli 8 mesi.
DAL 01/01/2007
Per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
Per le autovetture e gli autoveicoli da trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
AUTOCARRI
Per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
AUTOVEICOLI TRASPORTO PESANTE
Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l'importo di competenza deve essere ridotto del 20%.
CICLOMOTORI E MINICAR
per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar"), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.