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Approvata il 30 giugno 2003, la norma che prevedeva l'introduzione della PaP, la Patente a Punti, poi regolata dall’articolo 126 bis del Codice della Strada, ha allineato il nostro Paese alla maggioranza delle nazioni europee, introducendo un meccanismo premiale per i conducenti più virtuosi e una precisa tabella predeterminata in misura fissa, senza possibilità di valutazione discrezionale da parte dell’organo accertatore, per quanti non rispettano le norme previste dal Codice della Strada.
In sintesi, ricordiamo che il sistema prevede al conseguimento della patente di guida una dotazione base di 20 punti, incrementabili in modo automatico di 2 ad ogni biennio trascorso senza incorrere in sanzioni, fino al tetto massimo complessivo, previsto in 30 punti.
Il budget iniziale di 20 punti è registrato all'ANAG (Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida), che provvede alle modifiche a seconda del comportamento stradale più o meno virtuoso; la verifica della propria situazione in merito ai punti-patente, si può effettuare in modalità telematica, registrarsi sul Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), o telefonica da telefono fisso, il servizio automatico al n. 848 782 782 (attivo H24), al costo di una telefonata urbana.
In seguito ad una contestazione da parte delle Forze di Polizia, l’agente accertatore dovrà indicare sul verbale il punteggio relativo alla violazione; qualora uno stesso verbale contenga più violazioni, l’entità dei punti relativi ad ogni infrazione, andrà specificamente e separatamente indicata; e qualora siano accertate insieme più violazioni, i punti da sottrarre i punti decurtati verranno sommati, con limite massimo di 15 punti.
L'automobilista soggetto a diminuzione del punteggio della patente ha diverse opzioni per ritornare nella “fascia di sicurezza“ dei 20 punti:
1) sostenere un esame organizzato dal Ministero dei Trasporti, con la una verifica delle conoscenza delle norme stradali, da sostenere entro 30 giorni dalla decurtazione; tale soluzione è di solito riservata a chi ha perso tutti i punti e permette di riacquisire i 20 punti minimi se si supera l'esame; ma attenzione: a chi fosse bocciato, la patente verrà ritirata;
2) frequentare corsi di "aggiornamento" organizzati (ed a pagamento) da autoscuole e da centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che permettono di recuperare 6 punti della patente;
3) non commettere infrazioni per due anni consecutivi: con tale condizione, chi ha perso pochi punti può ritornare alla soglia dei 20 crediti grazie al sistema di "buona condotta" previsto dalla legge.
La norma è più severa per i neo-patentati, per i quali nei primi tre anni dal rilascio della patente di categoria B o superiore è prevista la sottrazione di punti in progressione geometrica, ovvero il doppio di quanto stabilito dalle singole norme, oltre ad un diverso criterio di attribuzione di punti: la mancanza, sempre nei primi tre anni dal rilascio della licenza di violazioni che comportano decurtazione di punti, prevede l’attribuzione di 1 punto all’anno, fino a un massimo di 3 punti.
Ricordando che la tabella aggiornata e completa delle infrazioni e delle relative decurtazioni di punti è disponibile sul sito della Polizia di Stato, ecco una panoramica dei casi più frequenti.