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La patente di guida è un documento certificante la possibilità di guidare un veicolo su strada. Viene rilasciata dal Dipartimento trasporti terrestri (Dtt) in seguito all'esito positivo di due esami, di cui il primo teorico, ed il secondo pratico. Al fine di poter condurre su strada un'autovettura è fatto obbligo il possesso della patente "B", mentre per quanto concerne i motoveicoli è necessario l'ottenimento della patente A. Per attività di tipo professionale, invece, le patenti sono le C, D ed E.
PATENTE B (AUTO): COME OTTENERLA
Possono avviare la procedura per il conseguimento della patente B coloro i quali hanno compiuto il diciottesimo anno d'età o, a seguito della revisione del Codice della Strada dell'agosto 2010, il diciassettesimo anno d'età nel caso in cui si sia già in possesso della patente A.
Il primo passo da compiere è quello di fare richiesta, presso uno degli uffici del Dtt, della "autorizzazione alla guida", alla quale consegue solitamente il rilascio del Foglio rosa. Con quest'ultimo documento, accompagnati da un guidatore con esperienza (più di 10 anni di patente B), è possibile esercitarsi su strade aperte al pubblico. Nei tempi di validità del Foglio rosa devono essere superati due esami, di cui il primo pratico ed il secondo teorico.
Non sono autorizzati a conseguire la patente di guida coloro i quali siano stati condannati per reati contro la persona, il patrimonio, o connessi a sostanze stupefacenti, o ancora, di violazioni del Codice della Strada.
IL FOGLIO ROSA
Si può richiedere in seguito al compimento della maggiore età (o al 17° anno, nel caso in cui si possegga la patente A) in seguito alla presentazione dell'apposito modulo, disponibile negli uffici decentrati del Dtt, correttamente compilato in tutte le sue parti con in aggiunta i seguenti documenti:
A) Copia del versamento effettuato sul conto corrente postale del Dipartimento trasporti terrestri (Dtt) delle cifre di Euro 14.62 sul conto 4028 e di Euro 15.00 sul conto 9001.
Suddetti versamenti possono anche essere effettuati su internet dagli utenti registrati sul sito: www.portaledellautomobilista.it
B) Tre fototessera su fondo bianco a capo scoperto su carta non termica. Una di queste tre fototessera va apposta sul certificato medico.
C) Certificato medico con marca da bollo da 14.62 Euro, più fotocopia, in corso di validità e rilasciato da un lasso temporale non superiore ai sei mesi dai seguenti enti:
- Asl del territorio competente
- Medici del proprio distretto sanitario
- Medici del Ministero della salute
- Ispettori medici delle ferrovie dello Stato o del Ministero del Lavoro
- Medici militari (anche non in servizio attivo, ovvero in pensione), medici della Polizia di Stato o medici dei Vigili del Fuoco (anche se in pensione a patto di aver effettuato attività di accertamento negli ultimi 10 anni o che abbiano preso parte a commissioni mediche locali per un periodo non inferiore a 5 anni)
D) Fotocopia della patente eventualmente in possesso accompagnata dall'esposizione del documento originale.
I cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di mostrare la copia originale del permesso o carta di soggiorno in corso di validità, ciò anche in sede di esame di guida.
Suddetta documentazione si può presentare ad una qualsiasi scuola guida, la quale, in seguito del compenso dovutole, provvederà all'inoltramento della pratica versando inoltre i previsti importi. Qualora si decidesse invece di sostenere l'esame da privatista ci si può rivolgere ad una succursale del Dtt.
PROVA TEORICA
Nell'arco di tre mesi dalla data del rilascio del foglio rosa è possibile sostenere la prova teorica, la quale, stando alle disposizioni del Codice della Strada in vigore dall'agosto 2010, potrà essere ripetuta una sola volta. Solo in seguito al superamento della suddetta (come imposto a partire dall'11 novembre 2010), sarà possibile effettuare le esercitazioni pratiche di guida.
Si può sostenere l'esame anche in una provincia differente da quella di residenza, ma in questo caso si dovrà poi effettuare presso lo stesso Ufficio Provinciale del Dtt anche la prova pratica.
Al fine di poter sostenere l'esame pratico ci si deve esercitare anche su strade extraurbane, autostrade, ed in condizione di visione notturna. Suddette esercitazioni possono essere svolte solamente a bordo di veicoli muniti di doppi comandi affiancati da un istruttore di scuola guida.
PROVA PRATICA
Prenotabile sino a cinque giorni lavorativi antecedenti all'effettuamento della stessa, dietro ulteriore versamento di 14.62 Euro sul conto corrente 4028 intestato al Dtt, può essere ripetuta per una sola volta nei limiti di scadenza del foglio rosa.
Chi decidesse di sostenere suddetta prova pratica da privatista, la dovrà effettuare a bordo di una vettura munita di doppi comandi. Inoltre per i portatori di lenti a contatto non è fatto obbligo di sostenimento dell'esame con occhiali da vista, né tanto meno di avere con se delle lenti di scorta nel corso della prova di guida.
PATENTE A (MOTO)
La patente A1, sino al 30/09/1999, abilita prima del compimento della maggiore età, a guidare motocicli fino ad una cubatura di 125 cc con potenza massima di 15 CV (11 KW) senza passeggero, una volta compiuta invece la maggiore età è possibile condurre motocicli di qualsiasi cubatura con potenza massima di 34 CV (25 KW) con permesso di trasporto di un passeggero. Decorsi due anni è reso possibile mettersi alla guida di motocicli con qualsiasi valore di potenza.
Se invece la patente A1 è stata conseguita successivamente alla data del 30/09/1999 ma prima del compimento della maggiore età, è allora possibile condurre motocicli sino ad una cubatura di 125 cc con potenza massima di 15 CV (11 KW) senza possibilità di trasportare un passeggero. Compiuta la maggiore età si può invece trasportare un passeggero, mantenendo però lo stesso limite di cubatura e di potenza massima.
Se si ha invece un'età non inferiore ai 21 anni è possibile condurre motocicli con qualsiasi valore di potenza, a patto che la prova pratica sia stata superata con una moto di potenza equivalente o superiore a 47 CV (35 KW).
IN MOTO CON LA PATENTE B
La patente B conseguita prima dell' 1/1/1986 consente di condurre qualsiasi tipologia di motociclo, Paesi dell'Unione Europea inclusi. Se invece è stata conseguita tra la data appena menzionata e il 25/4/1988, la patente A abilita alla conduzione di qualsiasi motociclo solamente nel territorio italiano.
Se conseguita invece tra il 26/4/1988 ed il 30/9/1993 si è abilitati alla guida di qualsiasi tipo di motocicletta sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea. Se ottenuta successivamente al 30/9/1993 permette, entro i primi due anni dal conseguimento, la conduzione di motocicli con valore di potenza non superiori ai 34 CV (25 KW), oppure con rapporto peso potenza inferiore o uguale a 0.22 CV/kg (0.16 KW/kg). Decorso questo biennio sarà possibile guidare ogni tipologia di moto.