Portabici e portasci: nuovo decreto del Ministero

Portabici e portasci: nuovo decreto del Ministero
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Procedure più semplici e maggiore sicurezza per gli utenti della strada
5 febbraio 2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025 del decreto del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) riguardante le regole d’uso delle strutture deputate al trasporto di bici, sci ed altri bagagli sulle autovetture ed altri veicoli come i camper, si conclude in modo positivo, attraverso la semplificazione delle normative e garantendo allo stesso tempo maggiore sicurezza per gli utenti, una vicenda che da oltre un anno aveva creato non pochi disagi agli automobilisti ed agli operatori professionali.

Ora, grazie anche ad una paziente opera di convincimento e diplomazia delle parti interessate, si è arrivati ad una norma che favorisce la mobilità sostenibile senza penalizzare le imprese del settore.

In particolare, rispetto al primo impianto del provvedimento, sono stati cancellati l’obbligo del collaudo alla Motorizzazione e le restrizioni sulla sagoma, vincoli che avrebbero comportato maggiori costi per gli utenti limitando l’uso di queste attrezzature e quindi, ad esempio, l’uso della bici.


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Il decreto, nel definire le nuove regole per i portabici amovibili, portabagagli e portasci installati a sbalzo posteriore sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 (autovetture trasporto persone) e N1 (veicoli per il trasporto di cose, con massa fino a 3,5 t), quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo, prevede che non sia più richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione, e quindi non è necessario recarsi alla Motorizzazione per la visita tecnica.

A questa prima, fondamentale innovazione ne seguono altre di non inferiore importante: le strutture, i dispositivi di illuminazione e il portatarga devono essere omologati, con relativo marchio di omologazione e quindi sarà fondamentale tenere sempre a bordo del veicolo il certificato di omologazione, da esibire su richiesta delle forze dell’ordine.

Ancora, non è richiesto l’inserimento o disinserimento automatico delle luci del veicolo, tramite spina per l’alimentazione delle luci del portabici; il portabiciclette comprese le bici non può sporgere lateralmente per più di 30 cm per lato dalle luci posteriori, secondo quanto previsto dall’art. 164, comma 3 del Codice della Strada, purché non ecceda il limite massimo di sagoma di 2,55 m di cui all’art. 61, comma 1.

Viene sancito che le biciclette non rientrano nella categoria “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente”, che non possono mai sporgere lateralmente oltre la sagoma del veicolo: questa disposizione permette di nuovo di trasportare facilmente biciclette di tutte le taglie, come accadeva fino a settembre 2023.

Infine, nello specifico alloggiamento di cui è dotato la struttura amovibile è possibile applicare la targa del veicolo (smontandola dal portatarga del veicolo), o la targa ripetitrice rilasciata dalla Motorizzazione.

Restano ancora da chiarire dubbi relativi ai portabici applicati al portellone, visto che l’art. 1 riporta che il decreto si applica solo alle strutture poggianti sul gancio di traino; visto che anche i portabici da portellone su alcuni veicoli possono occultare le luci posteriori, per questi continuano a valere le Circolari MIT del 6 settembre e del 12 ottobre 2023, o tali disposizioni sono abolite dal nuovo decreto?

Oltre a questa domanda, si attende risposta dal MIT anche in merito all'obbligo di applicare il pannello retroriflettente a quattro strisce diagonali bianche e cinque rosse da 50×50 cm, previsto per i carichi sporgenti. Il nuovo decreto dice che “le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente dal veicolo, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 164 del CdS”.

Messa così, sembrerebbe quindi previsto il pannello bianco-rosso, anzi due per i portabici dato che le biciclette impegnano tutta la sagoma trasversale della vettura, ma secondo alcuni costruttori la presenza delle luci ripetitrici garantirebbe la giusta sicurezza in termini di visibilità e quindi non ci sarebbe bisogno di alcuna ulteriore segnalazione di supporto.

Il nostro consiglio, in attesa di nuove indicazioni ministeriali, è comunque di dotarsi di tale supporto, anche per evitare una possibile sanzione che nei casi più gravi può sfiorare i 350 euro di importo. 
 

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