Passaggio di proprietà auto: come fare correttamente il trapasso dell’auto

Passaggio di proprietà auto: come fare correttamente il trapasso dell’auto
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Procedure, calcolo e costo per l’atto di vendita dell’auto in Italia, secondo i molteplici casi possibili per i privati. Un fai da te che passa da Comuni, STA di Motorizzazione Civile e ACI con il “peso” economico dei Kilowatt
16 ottobre 2017

Capita di comprarle usate le automobili, capita comunque di venderle anche qualora prese nuove da concessionario e se la transazione avviene tra soggetti privati, non da un rivenditore autorizzato, in ogni caso il cosiddetto trapasso dell'auto implica alcune regole da conoscere, atti da produrre e soprattutto costi, da calcolare. Vediamo insieme nella guida dedicata di Automoto.it cosa implica un corretto atto di vendita, stimando il costo per un trapasso auto “fai da te” secondo i vari casi possibili, invece che rivolgersi a un’agenzia dove non serve nulla salvo Libretto, CdP, Carta identità e ovviamente un compenso maggiore, per i servizi resi spesso in diretta.

La premessa è che il passaggio di proprietà auto è l’atto necessario, nel trasferimento della proprietà di un’auto usata a un nuovo soggetto, con il quale sono regolarizzati i dati nel Certificato Di Proprietà Digitale (CDPD) e negli archivi del PRA. E’ possibile compiere gli adempimenti del trapasso fai da te, eseguendo le procedure puntualmente per evitare sanzioni come quelle per mancato aggiornamento, del Libretto o del CdP (un tempo solo cartaceo) stessi. Dal momento della firma dell’atto di vendita, si hanno sessanta giorni per mettersi in regola e aggiornare sia il nuovo CDPD sia la Carta di circolazione (Libretto) con i dati del nuovo proprietario.

Documenti per il passaggio di proprietà auto

Oltre la modulistica predisposta e una marca da bollo, servono per il passaggio di proprietà auto i documenti base di veicolo e dei soggetti coinvolti, quindi insieme all’originale meglio sempre disporre di fotocopie del Libretto di circolazione e anche delle Carte d’identità (o altro documento identificativo cui allegare certificato di residenza). Sempre da tenere sottomano i codici fiscali e il CdP o CDPD stesso, elemento sul quale spesso si registra materialmente, scrivendoci, la voltura dell’auto. L’atto di vendita può infatti tipicamente essere in una dichiarazione con firma autenticata del venditore, in bollo, redatta sul retro del Certificato di Proprietà dell'auto, stampato in cartaceo. Su nota di presentazione al PRA va indicato il codice fiscale dell'acquirente. I modelli disponibili da usare sono anche NP3C, in doppio originale e poi il modulo TT2119 di richiesta aggiornamento della Carta di circolazione; entrambi stampabili dal web, o in distribuzione gratuita presso gli sportelli dedicati (STA).

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Dove e come effettuare il passaggio di proprietà

Il trapasso auto può essere fatto, con richiesta dell’acquirente, presso la Motorizzazione oppure un ufficio del pubblico registro automobilistico (PRA). Serve il modulo NP3C dedicato per il passaggio di proprietà auto che andrà compilato, quindi anche quello per aggiornamento della Carta di circolazione detto sopra. Sul modulo vanno apposte le firme delle parti coinvolte, venditore e acquirente, andando al PRA o in Motorizzazione insieme al vecchio proprietario; qualora quest’ultimo non potesse, può bastare una sua firma autenticata (possibile anche recandosi al Comune). Va poi consegnato tutto il materiale con i documenti per passaggio di proprietà auto all’ufficio, i cui tempi operativi per completare la voltura variano da caso a caso, come di zona in zona. ACI consiglia di richiedere il passaggio di proprietà del veicolo presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) così da ottenere il rilascio a vista dei nuovi documenti e l'aggiornamento automatico negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile. Se si autentica la firma del venditore sull'atto di vendita allo STA del PRA, oppure della Motorizzazione, è obbligatorio subito dopo richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La loro esecuzione successiva e immediata garantisce certezza dell'aggiornamento nell'archivio PRA, con i dati del nuovo proprietario del veicolo. Se la richiesta del trapasso auto non è stata presentata a uno STA, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'autentica della firma sull'atto di vendita, è consigliabile chiedere all'ufficio provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o tramite il servizio online, una visura di verifica.

Calcolare il costo del passaggio di proprietà

Il costo del passaggio di proprietà dell’auto è spesso il vero punto rilevante, specialmente quando è purtroppo molto alto, rispetto al valore reale della vettura stessa. Avviene nei casi di elevate potenze per modelli datati o brevemente svalutati dal mercato. In primis ci sono per tutti 16,00 euro in marca da bollo per aggiornamento Carta di Circolazione, quindi l’imposta per registrazione PRA da 32,00 euro (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) o 48,00 euro (se si utilizza il mod. NP3C) le commissioni Motorizzazione Civile di 10,20 euro e gli emolumenti ACI di 27,00 euro. In totale sono stimabili un massimo di 101,20 euro (a oggi, 2017) cui si sommano le eventuali commissioni per i bollettini e la nota I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) d’importo variabile secondo il tipo di veicolo e la provincia di residenza. La parte variabile è quella nettamente maggiore, non uguale secondo le varie provincie di residenza dell’acquirente. In ogni caso si parte da un minimo di 150,81 euro per potenza fino a 53 kW, quindi va aggiunta una cifra anch’essa variabile a partire da 3,51 euro per ogni kW in più. I calcoli precisi si fanno solo sapendo la residenza dell’acquirente, con differenze sino al 30% da una zona a un’altra. Per semplice esempio, una vettura di 40 kW (potenza tipica da utilitaria) venduta a un acquirente in provincia di Milano, paga circa 196 euro di IPT, questo perchè Milano applica la maggiorazione del 30% (si arrotondano gli ultimi due decimali). Per conoscenza, citiamo a oggi le maggiorazioni in essere sulla quota base, secondo tabella allegata al D.M.435/1998, per singole province. 25% Crotone, Sondrio, Ferrara; 20% Arezzo, Avellino, Benevento, Grosseto, Latina, Pordenone, Reggio Emilia, Siracusa, Trieste, Udine, Vicenza; 10% Matera; Nessun aumento Aosta, Bolzano, Trento; 30% le rimanenti. In ogni caso vi sono poi correttivi secondo certi utilizzi (es. lavorativi, o per disabili) e caratteristiche (es. ecologia) del veicolo venduto, che possono variare ulteriormente l'IPT, a loro volta non uniformi sul territorio nazionale.

Il certificato di proprietà auto su cui si può registrare il passaggio
Il certificato di proprietà auto su cui si può registrare il passaggio

Omissioni e Sanzioni

È sempre opportuno che venditore e acquirente trattengano copia dell'atto di vendita auto, utile in caso di eventuale mancata registrazione del passaggio di proprietà del veicolo al PRA. Quando trascorrono sessanta giorni dall’autenticazione dell’atto di vendita, deve essere concluso anche il percorso di aggiornamento della Carta circolazione e del Certificato di Proprietà digitale. Viceversa sono dovute sanzioni, in misura del 30% dell’IPT dovuta, cui sommare gli interessi legali. Qualora il ritardo nell’aggiornamento dei documenti resti entro i novanta giorni dall’autentica di firma, la sanzione è ridotta al 15%. Se il ritardo rimane entro i quindici giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è pari all’1% per ogni giorno di ritardo. La mancata richiesta di aggiornamento del CDPD e della Carta di circolazione, determina l'applicazione di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada. Se il passaggio di proprietà non è registrato, oltretutto, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA e risponde delle conseguenze collegate al presunto possesso e uso (ad es. danni provocati, tasse automobilistiche non versate e violazioni del Codice della Strada). È possibile tutelarsi per mancata registrazione del trapasso, con richiesta al PRA di produrre una dichiarazione di vendita sotto forma di scrittura privata autenticata e compilare il modulo NP3C.

Casi particolari

DOCUMENTI ESTERI. Se il documento di uno degli interessati è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in italiano (tranne casi esenti stabiliti da accordi internazionali) certificata conforme dalla rappresentanza diplomatica, o da un traduttore ufficiale. Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia dello scaduto con allegata copia della ricevuta attestante la richiesta rinnovo; oppure fotocopia del documento d’identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Se l'acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea, residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

EREDITA’ O AUTO COINTESTATA. In caso di auto in eredità (l'accettazione dell'eredità deve essere in atto pubblico oppure in scrittura privata, con firma autenticata o accertata giudizialmente) il passaggio di proprietà prevede che l’autentica di firma sul documento originario sia presentata al PRA per registrazione entro sessanta giorni. Avviene quindi l’aggiornamento del Certificato di proprietà digitale (CDPD) dopodiché andrà chiesto quello della Carta di circolazione alla Motorizzazione civile. Se si autentica la firma dell’erede sull’atto di accettazione eredità allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA o della Motorizzazione, è obbligatorio subito dopo richiedere la registrazione dell’atto di accettazione dell’eredità, con certezza degli aggiornamenti. Qualora si debba vendere l’auto a un singolo erede o a terzi, serve un unico atto di accettazione dell’eredità da parte di tutti gli eredi e di vendita contestuale a favore di terzi, o di un erede stesso (per quote). Similarmente se il passaggio di proprietà è per auto cointestate, occorre la presenza di tutti i proprietari per le firme.

STORICHE. Quando il passaggio di proprietà è per auto storiche, il costo può beneficiare di riduzioni che sono richieste indicando le disposizioni che le consentano (art. 63, comma 4 L. 342/2000) e relativa documentazione. I casi sono quelli di autovetture con oltre trenta anni dalla prima immatricolazione, salvo per la provincia di Bolzano, dove basta un’anzianità di venti anni. L’IPT per le auto storiche è ridotta a quota fissa di 51,65 euro, purché non rientrino in certe categorie particolari o siano adibite a uso professionale, o utilizzate nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

DISABILI. L'acquisto di veicoli destinati alla mobilità dei portatori di handicap o invalidi, prevede l'esenzione totale dal pagamento dell'IPT. Il beneficio si applica per:anche per la trascrizione del passaggio di proprietà dei veicoli usati. Il veicolo, sia condotto dai disabili sia utilizzato per accompagnamento, deve essere di cilindrata fino a 2000 cc se con motore benzina e fino a 2800 cc se diesel. L'agevolazione si applica per un solo veicolo di proprietà legato a un soggetto..

Cautele

Prima di procedere con il trapasso, accollandosi i costi della voltura dell'auto, è possibile controllare negli archivi del PRA che un veicolo sia libero da ipoteche, fermi amministrativi o altri vincoli. Parimenti devono essere pagate tutte le imposte, dovute sino al momento dell’atto di vendita (es. bolli degli anni precedenti). La visura può essere richiesta con un costo, variabile secondo il canale (online o fisico) ma contenuto nei dieci euro.

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