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All'atto della rilevazione, è necessario decurtare dalla velocità rilevata una tolleranza pari al 5% della velocità rilevata (non inferiore a 5 km/h). Se la velocità risultante ecceden il limite vigente sulla strada in cui avviene il controllo, si applicano le seguenti sanzioni (art 142):
- Da 39 a 159 euro per chi supera il limite massimo di non oltre 10 km/h. No punti patente
- Da 159 a 639 euro per chi supera il limite massimo di oltre 10 km/h ma non di oltre 40 km/h. Decurtazione di 3 punti patente
- Da 382 a 1.534 euro per chi supera il limite massimo di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h. Decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida(identica la sanzione in caso di conducente neopatentato).
- Da 555 a 2.220 euro per chi supera il limite massimo di oltre 60 km/h. Decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi (in caso di conducente neopatentato sospensione da 6 a 12 mesi).
I punti decurtati dalla patente sono raddoppiati nel caso in cui il titolare l'abbia conseguita da meno di 3 anni. Per tutti i conducenti di veicoli indicati alla lettera b),e),g),h),i) e l) del comma 3 art 142 la sanzione è raddoppiata (art.142 c11). Per tutte le sanzioni pecuniarie citate è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta del minimo edittale (la sanzione minima indicata). Per quanto riguarda la durata della sanzione accessoria (sospensione della patente di guida), dipenderà dalla gravità e delle conseguenze dell'infrazione commessa ed è a discrezione del prefetto (solitamente il minimo in assenza di precedenti).