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Può succedere a tutti di essere coinvolti in un incidente stradale: nella quasi totalità dei casi, per fortuna, si tratta di eventi senza conseguenze per gli occupanti dei veicoli e che comportano solo danni alle vetture.
Nondimeno, ci sono regole da seguire e norme di comportamento consigliate qualora accada un sinistro: la prima, più ovvia e scontata ma anche tra le più importanti, è quella di conservare un atteggiamento calmo, evitando di trascendere e dare vita a discussioni o litigi; anche se si è vittime di un comportamento errato e sbagliato della controparte, occorre tenere i nervi a posto e cercare di avere un atteggiamento razionale e prudente.
Intanto, va ricordato che i veicoli coinvolti nel sinistro non vanno spostati, neppure di pochi centimetri, magari per liberare le corsie di marcia; la “fotografia“ del sinistro è fondamentale per ricostruirne la dinamica e consentire alle Forze dell'Ordine di redigere un verbale attendibile, da mettere a disposizione delle compagnie d'assicurazione ed eventualmente dell'autorità giudiziaria. Se la necessità è impellente per ragioni di sicurezza, almeno una foto della scena deve essere scattata al volo.
Nella dotazione di bordo di ogni vettura ci sono due accessori da utilizzare tassativamente in caso di incidente.
Il primo è il triangolo di emergenza, che va posto alla giusta distanza ogni qual volta un veicolo si fermi in posizione pericolosa per chi sopraggiunge; la norma prevede che vada posto ad almeno 50 metri dal veicolo fermo, per guasto o incidente, dando così l'opportunità a chi sopraggiunge di ridurre la velocità ed evitare ulteriori pericoli.
Il secondo è il giubbotto ad alta visibilità, che dev'essere conforme ai requisiti stabiliti dal Codice della Strada e dalla norma tecnica EN ISO 20471:2013 +A1:2016, ovvero dotato di bande rifrangenti e realizzato in tessuto tecnico arancio o giallo fluorescente; il suo uso è obbligatorio uscendo dall'abitacolo di una vettura nel caso di veicoli fermi sulla carreggiata, quando si posiziona il triangolo dopo un guasto o un incidente e se si scende dall’auto in corsia di emergenza.
Come recita l’art. 189 del Codice della Strada, oltre a stabilire per l’utente della strada il cui comportamento fosse collegabile all’incidente l'obbligo “di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona”, prevede che “le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità”; ed è lo stesso articolo ad indicare che soltanto “gli agenti in servizio di polizia stradale dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente”.
Questo per i sinistri di una certa entità; per tutti gli altri, ovvero la stragrande maggioranza, per i quali non si ravvisa dalle parti coinvolte la necessità di convocare sul posto le forze di Polizia, il buon senso consiglia di procedere senza indugio al disbrigo delle pratiche di conciliazione, anche per evitare di ostruire il flusso del traffico e costituire così addirittura intralcio alla circolazione, punibile con una sanzione variabile dai 38 ai 155 euro.
I guidatori coinvolti in un incidente “leggero“ (tamponamento, collisione, contatto con danni alla sola carrozzeria dei veicoli) devono sempre redigere il modulo blu CAI (constatazione amichevole d'incidente), dove descrivere, spiegare e mettere per iscritto quanto accaduto; il modello non va firmato se non si è d’accordo sulla versione dei fatti con l’altro guidatore, e in questo caso l’alternativa è compilare due constatazioni separate.
Fondamentale è anche individuare possibili testimoni, che in un eventuale processo possono risultare decisivi; per sinistri limitati ai soli danni alle cose, è obbligatorio indicarli sin dalla denuncia o dal primo atto formale del danneggiato; inoltre, per evitare abusi o potenziali comportamenti illeciti, se la persona ha testimoniato in almeno tre cause per incidenti stradali, il giudice trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per procedere con accertamenti relativi al reato di falsa testimonianza, trattandosi evidentemente di un "testimone a comando".
Per l’indennizzo dei danni, il danneggiato può usufruire della procedura di risarcimento diretto, rivolgendosi alla propria compagnia per snellire il procedimento.
Tale iter potrà essere seguito se i veicoli coinvolti sono stati identificati, nonché immatricolati in Italia e con regolare polizza assicurativa, e se le eventuali lesioni riportate sono considerate lievi, quindi non superando la soglia del 9% di permanente invalidità; va ricordato che l’assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1913 del Codice Civile, ha tre giorni di tempo per denunciare il sinistro e qualora tale termine non venisse rispettato, l’assicuratore potrebbe ridurre il risarcimento.
Un consiglio importante è di fotografe con il proprio smartphone la scena dell'incidente, sia con una panoramica generale che possa essere utile per contestualizzare quanto accaduto (vicinanza di incroci, presenza di semafori, segnaletica orizzontale o verticale, presenza di eventuali ostacoli visivi alla circolazione) che con il dettaglio il più possibile preciso dei danni riportati dai veicoli, da esibire come documentazione accessoria alla compagnia assicuratrice.