Incidente o danni per buche stradali, chi ci ripaga?

Incidente o danni per buche stradali, chi ci ripaga?
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In caso di incidente o danni alla macchina provocati da una buca si possono chiedere risarcimenti, ma a precise condizioni e non per tutti
6 marzo 2024

La recente ondata di maltempo che ha colpito l'Italia, oltre a provocare danni per frani e smottamenti, ha prodotto il riacutizzarsi di un problema che soprattutto in città sta diventando complicato da affrontare: ci riferiamo, ovviamente, alle buche stradali, aumentate in modo esponenziale ed ormai diventate un pericolo per gli automobilisti, sempre più spesso sono costretti a manovre pericolose per evitarle.

Causate dalla cattiva manutenzione del manto stradale e come detto acuite dal maltempo, le buche dell'asfalto possono causare seri danni all’auto ed ai suoi occupanti: dalle situazioni più classiche, come la foratura di uno o più pneumatici, la deformazione dei cerchi, i danni a sospensioni e carrozzeria, fino ai più gravi come sbandate improvvise e uscita di carreggiata, davvero non mancano le occasioni di pericolo per chi è al volante, condizione che presenta addirittura rischi mortali, come purtroppo la cronaca ci ha abituato,  nel caso la buca venga presa non a bordo di un'autovettura ma guidando una moto od uno scooter.

Per questo è fondamentale prestare molta attenzione alla condizione del manto stradale, soprattutto in caso di maltempo; e, nell'ipotesi infelice di aver riportato danni da un incontro “ravvicinato“ con una buca, in determinate circostanze è possibile iniziare un iter per ottenere un rimborso per quanto subito.

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Se si riportano danni dopo essere finiti in una buca, occorre seguire una corretta procedura per puntare al risarcimento:
+ fermarsi per fotografare il punto esatto dove si è verificato il sinistro, con la foto della buca e del danno provocato; 
+ chiamare la Polizia Municipale per far redigere il verbale dell’intervento che certifichi le condizioni della sede stradale durante l’accaduto;
+ raccogliere testimonianze di eventuali testimoni presenti ad momento del sinistro, segnandosi i nominativi e i loro recapiti telefonici;
+ contattare, nel caso di danni fisici, i sanitari e farli intervenire sul posto, ottenendo un referto medico come prova aggiuntiva da allegare alla richiesta di rimborso;
+ recarsi da un meccanico, carrozziere o gommista e richiedere un preventivo di riparazione dei danni subiti e conservare fatture o scontrini di spesa.

Dopo aver raccolto questi documenti si potrà avviare la richiesta di risarcimento, da inoltrare al Comune o all'ente proprietario della strada tenuto per legge ad occuparsi della sua manutenzione; ricordando che è a carico dell'automobilista l'onere di dimostrare il danno subito e la responsabilità del gestore della strada, va inviata una raccomandata A/R (o una PEC) in cui vanno riportati le generalità del soggetto richiedente il risarcimento per i danni; data, ora e luogo in cui è avvenuto l’incidente; dinamica dell’incidente; descrizione e foto dei danni subiti dall’auto e dalle persone con la loro quantificazione; generalità di eventuali testimoni; indicazioni dell’intervento di autorità di pubblica sicurezza e relativo verbale; cartella di pronto soccorso nel caso di danni occorsi alle persone; quantificazione economica del risarcimento ufficializzato dai preventivi richiesti.

Più materiale si produce, maggiore sarà la probabilità di ottenere il risarcimento; in particolare, sono molto importanti il verbale di constatazione redatto dalle autorità di sicurezza, i testimoni e il referto medico in caso di danni fisici.

Il diritto al risarcimento del danno per buca stradale ha una prescrizione di cinque anni dal giorno dell’accaduto (quindi ci sono cinque anni di tempo per avanzare domanda di rimborso), mentre per il risarcimento effettivo la prescrizione è di due anni.

In linea teorica, l’amministrazione proprietaria della strada dissestata è responsabile dei danni che le buche causano agli utenti della strada; infatti, l’articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Attenzione però alle parole: per caso fortuito si intende un evento imprevedibile e inevitabile per il quale il Comune o l’amministrazione non hanno colpe; come dire, che l’esistenza della buca in sé non è un caso fortuito, dato che la manutenzione della strada è responsabilità della pubblica amministrazione, ma in sede di giudizio potrebbe essere considerato "imprevedibile" (e quindi fuori dalla responsabilità dell’amministrazione) il comportamento dell’automobilista, se questo non è stato conforme al Codice della Strada o se in ogni caso è stato imprudente. 

Per esempio, se il Comune prova che il conducente non era attento alla strada al momento dell’incidente, nessun rimborso verrà erogato.

La giurisprudenza in materia, che pure come sovente accade non si è sempre espressa in maniera uniforme, è oggi concorde nel ritenere che ogni incidente causato da una buca stradale chiaramente visibile non può essere oggetto di rimborso; allo stesso modo, non è possibile ottenere un risarcimento qualora la buca fosse stata di grandi dimensioni e facilmente visibile; il tratto di strada dove si è verificato il sinistro fosse regolarmente illuminato e ben visibile; il conducente fosse distratto e abbia prestato la dovuta attenzione al percorso, oppure abbia superato i limiti di velocità prescritti per quel tratto di strada; qualora fosse stata presente apposita segnaletica di pericolo, indicante strada dissestata. 

Tutte condizioni che non riducono alla sola presenza della buca in strada la responsabilità per danni da essa causati e che introducono il concorso di colpa, facendo la gioia di avvocati e principi del Foro...

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