Cosa fare in caso di incidente stradale

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Alcune indicazioni su cosa fare in caso di sfortunato sinistro stradale. Cosa prevede il Codice della Strada, chi si deve contattare e quali autorità devono intervenire
12 luglio 2011

Punti chiave


L'Art. 189 del Codice della Strada prevede che in caso di incidente stradale, le persone coinvolte possono redigere il CID, il cui modulo è reperibile presso la propria Compagnia Assicuratrice. Suddetto modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto da ambo le parti e quanto riportato sull'atto non potrà poi essere contestato né dai sottoscrittori, né dalle relative Compagnie Assicuratrici.


CERCARE TESTIMONI
Accade a volte però che nessuna delle parti coinvolte voglia ammettere la propria responsabilità, pertanto è necessario ricercare tempestivamente dei testimoni oculari e se
possibile, scattare una foto al luogo dell'incidente, liberare la strada al fine di non incorrere in sanzioni e scambiarsi le generalità annotando numeri di targa ed estremi dell'Assicurazione.
 

CHI CONTATTARE
In caso di eventuali impedimenti è necessario annotare almeno il numero di targa del veicolo antagonista, e, qualora se ne necessitasse, chiamare il Soccorso pubblico di emergenza, il
113. Al fine di effettuare la rimozione dei veicoli contattare il Soccorso ACI (116), se la circostanza dovesse richiederlo contattare anche i Vigili del Fuoco (115), ed in caso di lesioni alle persone contattare tempestivamente l'Emergenza Sanitaria, il 118. In questo caso, particolarmente se le lesioni appaiono gravi, non effettuare lo spostamento dei veicoli sino all'arrivo
dell'autorità che procederà al rilievo del sinistro e non spostare i feriti, soprattutto se in stato di incoscienza. Va inoltre subito segnalato alle Forze dell'Ordine l'ingombro della strada al fine di evitare ulteriori incidenti e, compatibilmente a ciò, adoperarsi affinchè lo stato dei luoghi non venga modificato e non vengano disperse le tracce utili ai fini dell'accertamento.

Gli elementi di maggiore interesse per l'Autorità che dovrà intervenire sono i seguenti:


Posizione di quiete dei veicoli

Posizione di persone esanimi e di traumatizzati

Tracce di frenata, scarrocciamento, strisciature, incisioni e abrasioni

Tracce ematiche o di altri liquidi

Frammenti di cristalli, vernice, terriccio ecc..

Ricerca e localizzazione del sito di collisione

Danni subiti dai veicoli
 

INTERVENTO DELL'AUTORITA'
Stando a quanto riportato dagli art. 11 e 12 del Codice della strada, l'accertamento di un incidente stradale spetta principalmente alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, alla Polizia di
Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, ai Corpi e ai servizi della Polizia Municipale (del territorio di competenza), ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale, ed anche agli ufficiali e agli agenti di Polizia Giudiziaria indicati nell'art. 57 ai commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale.

L'intervento dell'Autorità prevede una serie di attività atte ad acquisire tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che permettano di ricostruire l'accaduto, risalendo così ai comportamenti umani al fine di determinare le responsabilità dei soggetti coinvolti. Generalmente l'accertamento di un sinistro prevede:
 


Esecuzione del rilevamento descrittivo atto a riproporre una verosimile situazione dei luoghi

Acquisizione delle dichiarazioni degli interessati e dei testimoni

Acquisizione delle fonti di prova tramite rilevazioni fotografiche, planimetriche, e, qualora fosse necessario, del sequestro dei veicoli

Esame e descrizione dei danni riportati da cose e persone
 
Acquisizione di informazioni inerenti al comportamento delle persone e alla funzionalità dei veicoli che hanno influenzato il verificarsi del sinistro

Redazione del Rapporto di compiuto accertamento

Contestazione delle infrazioni al Codice della Strada
 

In caso di morte, i superstiti presenti all'incidente o chiamati successivamente dovranno procedere al riconoscimento della salma. Qualora il Pubblico Ministero dovesse ritenere
necessario procedere agli accertamenti sulle cause della morte o sullo stato psicofisico del deceduto, il P.M. Potrà disporre indagini sul cadavere o l'autopsia dello stesso. In questi
casi i familiari della vittima hanno la facoltà di nominare un Sanitario di fiducia per eseguire queste indagini.

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