Come avviare e gestire attività di noleggio auto

Come avviare e gestire attività di noleggio auto
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Una guida completa perfetta per chi vuole sapere come avviare e gestire attività di noleggio auto. Ecco la normativa completa e tutto quello che c'è da sapere, adempimenti fiscali compresi
7 dicembre 2015

L’esercizio dell’attività di autonoleggio senza conducente

Il noleggio nel Codice Civile non ha una disciplina propria ma è inquadrabile nell'art. 1571 relativo alla locazione, dove si definisce come “il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato periodo verso un determinato corrispettivo". Il noleggio di veicoli senza conducente è definito all'art. 84 del Codice della Strada dove si afferma che «Il veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo il veicolo stesso».

Le norme di Pubblica Sicurezza

L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, mentre in passato era soggetto al rilascio di apposita licenza da parte del Questore, dal 28 febbraio 2002 è sottoposto a semplice denuncia di inizio attività. Secondo quanto stabilito infatti dall’art. 1 del DPR 19 dicembre 2001, n. 481:

 

“L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è presente la sede legale dell’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa per il cui esercizio si presenta la denuncia”.

 

Chi intende, quindi, avviare l’attività di autonoleggio dovrà presentare denuncia al Comune territorialmente competente ma, in considerazione del fatto che le modalità per l’espletamento di questo adempimento sono dettate dai regolamenti comunali, che possono variare da città a città, è opportuno informarsi  direttamente presso gli Uffici Municipali . Così, il Comune di Genova, ad esempio , richiede la compilazione di una dichiarazione di inizio attività su un modulo già predisposto e reperibile presso gli Uffici della Polizia Municipale. Risulta altresì che in molti Comuni nella modulistica predisposta per la denuncia di inizio dell’attività di noleggio sia prevista anche  la indicazione degli estremi identificativi (numero di telaio, marca, targa ecc)  dei veicoli da destinare a detta attività nonché le eventuali variazioni che dovessero intervenire.

 

Secondo quanto poi stabilito dall’art. 2 dello stesso DPR 481/2001
«Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio attività al Prefetto. Il Prefetto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti  l’attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli, di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate».

 

Per quanto concerne, poi, la tenuta e vidimazione del registro relativo all’attività di autonoleggio va osservato che prima del 2002, quando la materia era disciplinata dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, l’attività di autonoleggio era soggetta alla stessa normativa prevista per le autorimesse. Essendo previsto, per detta attività, dall’art. 196 del Regolamento del TUPS l’obbligo di tenuta di un apposito registro, questo adempimento era esteso anche all’esercizio dell’attività di autonoleggio.

 

Con l’emanazione del DPR n. 480/2001 e del DPR n. 481/2001 aventi ad oggetto “Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione” rispettivamente “per l’attività di rimessa di veicoli” e “di noleggio senza conducente” la disciplina delle due attività è regolamentata da normative diverse. Allo stato attuale, quindi, non c’è più nessun richiamo tra le due attività. Il DPR n. 480/2001 ha anche abrogato il richiamo all’art. 196 del TULPS che prevedeva, appunto, la tenuta del registro per l’attività di autorimessa e, di conseguenza, detto obbligo, di fatto, non sussiste più neanche per l’attività di noleggio senza conducente. Allo stato attuale, quindi, non sussiste più alcuna disposizione che imponga per l’esercizio dell’attività di autonoleggio senza conducente l’obbligo di tenuta del registro anche se, essendo ora la materia demandata ai regolamenti Comunali, dalle verifiche effettuate  risulta che alcuni Regolamenti ,  ancora oggi,prevedano all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, anche l’obbligo di allegare il registro per la vidimazione . Riteniamo che si tratti di un refuso dal momento che, per quanto innanzi riportato, non esistendo più la norma che ne impone la tenuta sarebbe illegittima la applica_ zione di sanzioni. Peraltro per l’attività di autorimessa nello specifico è ora previsto solo di annotare data di ingresso e di uscita marca modello e targa dei veicoli su apposita ricevuta valida anche ai fini fiscali.

Le norme del Codice della strada

Per effetto delle semplificazioni in vigore dal 28 febbraio 2002, sulla base della denuncia di inizio attività, viene poi rilasciata anche la carta di circolazione dei veicoli da adibire ad autonoleggio. Secondo quanto stabilito infatti dall’articolo 3 del DPR 481/2002

 

“La disposizione di cui al comma 5, dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

 

Lo stesso articolo 84 del Codice della Strada, inoltre, stabilisce che:
possono essere destinati alla locazione senza conducente
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva  a pieno carico non sia superiore a 6t;
b) i veicoli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. Inoltre chi adibisce a noleggio senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682 , nonché alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

 

Dal 3 novembre 2014 entra, altresì, in vigore l’obbligo previsto dall’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada in base al quale nelle ipotesi in cui un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni vige l’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e/o nell’Archivio Nazionale dei veicoli dei dati identificativi dell’utilizzatore. Nonostante i suddetti obblighi di annotazione/aggiornamento siano dalla norma suddetta posti  a carico degli “aventi causa” (es. comodatario/utilizzatore), in specifiche ipotesi individuate dal Ministero dei trasporti con propria circolare n. 15513 del 10.07.14, con apposita delega scritta dell’avente causa, gli stessi possono essere posti in essere anche dall’intestatario del veicolo (“dante causa”).

 

Anche nel caso di veicoli concessi in locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni vige, quindi, l’obbligo di aggiornamento/annotazione previsto dall’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada. L’obbligo, però, in base a procedure specificatamente individuate dal Ministero dei trasporti con la suddetta circolare, viene posto a carico del locatore. In particolare, nel caso di locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni, viene previsto l’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione, entro i 30 giorni successivi, finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. In detto caso viene, pertanto, rilasciata una attestazione/ricevuta di avvenuta annotazione delle informazioni nell’Archivio Nazionale dei Veicoli che non è necessario sia tenuta a bordo del veicolo locato.

La comunicazione deve essere effettuata dal locatore mediante apposito modulo come da modello allegato alla circolare in esame e la stessa va effettuata anche in caso di variazioni relative al medesimo locatario così come nell’ipotesi di proroga della locazione per un periodo superiore a 30 giorni o nel caso in cui il locatario restituisca anticipatamente il veicolo.

 

Le comunicazioni relative ai locatari di autoveicoli oggetto di noleggio senza conducente possono essere effettuate anche in forma cumulativa per tutti i contratti (con durata superiore a 30 giorni) stipulati nell’arco temporale di 30 giorni utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare a cui dovranno essere allegate le deleghe sottoscritte da ciascun locatario. Anche chi esercita attività di noleggio autoveicoli senza conducente dovrà, pertanto, attivarsi con la propria agenzia di pratiche auto per procedere alla annotazione nell’Archivio Nazionale dei dati dei clienti/locatari tutte le volte in cui il contratto di locazione prevede una durata della locazione del veicolo superiore a 30 giorni.

 

Per detto adempimento (singolo o cumulativo) deve essere compilato l’apposito modulo da parte del locatore e allegata la delega sottoscritta dal locatario nonché l’attestazione di versamento per ciascun veicolo di  € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 a titolo di diritti di motorizzazione. Per quanto concerne, poi,  la responsabilità per multe e contravvenzioni comminate per infrazioni al Codice della strada commesse con veicoli noleggiati, l'articolo 196, comma 1, codice della strada, prescrive che per le violazioni amministrative commesse alla guida di veicolo adibito a locazione senza conducente, di cui all'articolo 84, codice della strada, risponde solidamente il locatario, cioè colui che prende in locazione il veicolo, liberando, così da ogni responsabilità la società di locazione del veicolo.

 


Per cui, per le violazioni non contestate, l'organo di polizia stradale procedente provvede a notificare il verbale di accertamento al proprietario del veicolo, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
 Nel caso in cui la violazione notificata preveda la decurtazione dei punti dalla patente, a norma dell'articolo 126bis, al proprietario del veicolo viene richiesto di comunicare i dati di colui che era effettivamente alla guida del veicolo, al momento della commissione della violazione. Per il caso di veicolo concesso in locazione senza conducente, il proprietario risultante dai pubblici indipendentemente dal fatto che la violazione preveda decurtazione di punti o no, provvede pertanto a comunicare all'organo di polizia stradale procedente, i dati del soggetto locatario, che, come detto, risponde solidamente con l'effettivo trasgressore, della violazione commessa.



A norma dell'articolo 201, codice della strada:
«…Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione». In considerazione di tale norma, l'organo di Polizia stradale deve notificare il verbale alla società di locazione entro 150 giorni dalla commissione della violazione, e, successivamente, dovrà notificare il verbale al soggetto indicato dalla società come locatario entro ulteriori 150 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Adempimenti

Oggetto sociale: è necessario che l'oggetto sociale della azienda che effettua il noleggio, preveda oltre alla vendita di autoveicoli anche il noleggio degli stessi. Qualora l'atto costitutivo non dovesse prevedere questa voce è necessario modificare l'oggetto sociale mediante una assemblea straordinaria. Qualora invece l’attività di autonoleggio senza conducente sia già ricompresa nell’oggetto sociale occorrerà solo darne comunicazione alla Camera di Commercio per ricomprenderla tra le attività esercitate. Secondo quanto poi previsto dall’art. 35 del DPR 633/72 occorre anche procedere alla denuncia di variazione attività presso l’ufficio IVA.

 

Il suddetto articolo 35 della legge dell’Iva, infatti, prevede l’obbligo di denuncia di inizio attività indicando la denominazione della ditta, la sede, il tipo di attività principale esercitata e le altre attività svolte abitualmente, il luogo di tenuta dei registri, ecc. . Impone, anche, l’obbligo di comunicazione in caso di variazione di uno o più di detti elementi. Qualora si decidesse, quindi, di avviare l’attività di autonoleggio si registrerebbe la aggiunta di una nuova attività rispetto a quelle già esercitate e comunicate, e, quindi, dovrà essere data comunicazione della variazione entro 30 giorni mediante presentazione dell’apposita modulistica all’Agenzia delle Entrate

Aspetti giuridici

Trattandosi di una attività a cui sono collegati anche aspetti di responsabilità civile e penale, è opportuno che il rapporto che si instaura (e ciò sia che ci si riferisca ad un noleggio di lungo termine che ad un noleggio di breve termine),  venga adeguatamente formalizzato e documentato con un contratto in cui vengano adeguatamente stabiliti:

- le responsabilità del "conduttore" in caso di danni al veicolo noleggiato
- le modalità di utilizzo del veicolo
- costi (tariffa base, tariffa chilometrica ecc.)
- le coperture assicurative comprese nella locazione
- gli obblighi del conduttore in caso di sinistro (furto, collusione, ecc.)
- le responsabilità del locatore in caso di malfunzionamento del veicolo.

Adempimenti fiscali

AII'art. 3 comma 2 del D.P.R. 633/72 le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, se effettuate verso corrispettivo, sono considerate prestazioni di servizi. Ne consegue che il noleggio di autoveicoli senza conducente sarà interessato da tutte le norme del decreto 633/72 riferite alle prestazioni di servizi.

 

Per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto all'art. 16 comma 3 del D.P.R. 633/72 prevede che: "per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili” L'aliquota IVA applicabile è quindi del 22%. Il decreto del Ministero delle Finanze del 29.1.92 che aveva fissato le modalità di rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di noleggio  stabiliva all'art. 1 che la ricevuta fiscale doveva essere emessa in duplice copia all'atto della consegna del bene al conduttore.

 

Le ipotesi in ordine al corrispettivo da pagare per il noleggio potevano pertanto essere così individuate:
- se è già pagato interamente all'atto della consegna della vettura al conduttore deve essere indicato nella ricevuta
- se invece all'atto della emissione della ricevuta il corrispettivo non viene pagato (in tutto o in parte) o non è determinato perchè il costo totale della prestazione viene definito solo all'atto della riconsegna del bene, la ricevuta fiscale emessa all'atto della consegna del bene al conduttore deve indicare la dicitura "corrispettivo non determinato" o ''corrispettivo non pagato''.

 

La ricevuta emessa, poi, all'atto della riconsegna del veicolo e del versamento del saldo deve contenere anche gli estremi di quella precedentemente rilasciata. Lo stesso dicasi quando all'atto della riconsegna del bene anzichè ricevuta fiscale venga emessa una fattura. Il D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 ha introdotto però importanti semplificazioni per quanto concerne l’attività di autonoleggio e nello specifico l’abolizione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi all’attività di autonoleggio mediante emissione di ricevuta fiscale o scontrino.

 

Con Circolare n. 41/E del 5.08.2011 l’Agenzia delle Entrate ha in proposito precisato che la norma, prevedendo di fatto il ritorno all’obbligo di emissione della fattura ordinaria prevista dall’art. 21 del DPR 633/72, dispone che il noleggiatore:

– all’atto della consegna del bene non deve emettere e consegnare al cliente alcun documento fiscale, non essendo ancora stato effettuato il pagamento del corrispettivo;
– all’atto del pagamento del corrispettivo deve emettere e consegnare o spedire al cliente la fattura ordinaria;
– in luogo di un ricevuta e/o scontrino fiscale, la consegna al cliente del veicolo, a titolo di noleggio, resta documentata esclusivamente dagli appositi documenti e/o scritture contabili del concedente, quali, ad esempio, il contratto di noleggio, stipulato prima della consegna,e fornito in copia al cliente,
– al fine di tracciare l’operazione di noleggio nella fattura emessa all’atto del pagamento come previsto dal comma 42 dell’articolo 23 del decreto devono essere indicati gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui la fattura medesima fa riferimento, così da creare un collegamento tra i due documenti;

Il trattamento fiscale in capo alla azienda dei veicoli adibiti a noleggio

Per i veicoli adibiti ad autonoleggio da parte di imprese che esercitano detta attività la normativa fiscale prevede la totale detrazione ai fini IVA nonché la completa deducibilità del costo. Secondo quanto stabilito infatti dall’art. 19 bis1 del DPR 633/72 attualmente in vigore per gli autoveicoli l’IVA è ammessa in detrazione nella misura del 100% se sono utilizzati esclusivamente nella attività dell’impresa, se formano oggetto dell’attività dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Anche per quanto concerne l’ammortamento e la deducibilità delle spese relative (di impiego ed utilizzo) ai fini delle imposte dirette l’art. 164 del TUIR ( ex art. 121-bis) prevede la totale deducibilità dei costi per i veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività propria dell’impresa e per quelli adibiti ad uso pubblico.

 

E, come precisato dal ministero delle Finanze con la circolare n. 48/E del 1998 
«Ai fini dell'esatta individuazione delle fattispecie in cui viene soddisfatta la condizione posta dal legislatore circa l'utilizzo esclusivo dei predetti veicoli come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, debbono confermarsi le precisazioni gia' fornite sia con la circolare n. 37/E del 13 febbraio 1997, sia con le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi. In tali occasioni, infatti, e' stato chiarito che si considerano "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa" i veicoli senza i quali l'attivita' stessa non puo' essere esercitata (rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attivita' di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione). Il numero 2 della anzidetta lettera a) dispone la deducibilita' per intero delle spese e degli altri componenti negativi relativamente ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. 
Per quanto riguarda i veicoli individuati nel predetto numero 2, lettera a), comma 1, dell'articolo 121-bis, si precisa che rientrano nella previsione normativa gli stessi veicoli espressamente indicati al precedente numero 1».

 

Pertanto anche per le vetture immatricolate ad uso noleggio senza conducente dalla Concessionaria o dal venditore indipendente , è riconosciuta la totale deducibilità delle quote di ammortamento così come delle spese di impiego (carburanti compresi), manutenzione e riparazione.

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