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La legge italiana prescrive che tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, le ultime disposizioni introdotte dal decreto legge citato impongono l'obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il telelaser), perciò anche in caso di contestazione immediata. Restano esclusi dall'obbligo di presegnalazione soltanto i "dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità" (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio).
In particolare il decreto del 15 agosto 2007 stabilisce dettagliatamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo. Ad esempio è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo.
Le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade. Deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati. Inoltre, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" oppure "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada). Tali prescrizioni sono state confermate anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009.
Tutte le apparecchiature in uso devono essere debitamente omologate ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: che ne attesta la rispondenza a requisiti minimi di accuratezza di misura della velocità.
Il Codice della Strada prevede, in via generale ed ove possibile, la contestazione immediata dell'infrazione con alcune eccezioni, fra cui l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Qualora l'accertamento avvenga su alcuni tipi di strade e mediante rilievo con apparecchiature approvate per il funzionamento in modo completamente automatico, in postazione fissa, non è nemmeno necessaria la presenza degli organi di polizia stradale.