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Auto d'epoca e storiche sono la stessa cosa?
Anche se in molti pensano che sia così, la realtà è un'altra: si tratta di categorie di veicoli ben distinte, divise da una serie di differenze non soltanto lessicali, ma soprattutto tecniche e quindi sostanziali.
La prima, e comunque già fondamentale, nota che determina diversità tra auto storiche e vetture d'epoca è che le storiche possono circolare liberamente su strada, perché in possesso di tutti gli standard di sicurezza richiesti dalle leggi attuali, mentre le seconde sono conservate con mille attenzioni dai loro proprietari, oltre che per ovvi motivi affettivi e di passione, per fini culturali ed espositivi.
Come sempre, a far chiarezza sull'argomento interviene il Codice della Strada, che all'articolo 60, così recita:
“1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
Oltre i primi due commi, lo stesso articolo 60 ne comprende altri quattro, necessari a definire con precisione anche le modalità d'uso dei veicoli d'epoca, e che riportiamo di seguito per completezza d'informazione:
“3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circoli con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 344 euro se si tratta di autoveicoli, o da 42 a 173 euro se si tratta di motoveicoli”.
Ben diversa la condizione per le auto storiche: per acquisirne lo status, occorre iscriverle presso uno dei registri appunto storici (ASI, ACI Storico, o uno di quelli afferenti ad una Casa costruttrice, come lo Storico Lancia, l’Italiano Fiat o l'Alfa Romeo), tutti enti abilitati al rilascio della specifica certificazione attestante il valore del veicolo, ovviamente previa verifica del fatto che conservi le caratteristiche originarie e che l'anzianità del veicolo ne permetta l'iscrizione al suddetto registro.
Per essere considerata “storica”, infatti, devono essere passati almeno trenta anni dalla data d'immatricolazione dell’auto (ma fino al 2015 ne bastavano venti).
Quindi, a differenza di quelle d'epoca, le auto storiche risultano ancora iscritte al Pubblico Registro Automobilistico e per questo, se in possesso di tutti i requisiti di legge, possono circolare liberamente in strada; inoltre, le auto storiche godono di importanti agevolazioni dal punto di vista assicurativo, oltre all'esenzione dal pagamento del bollo di circolazione (agevolazione che scatta in automatico allo scoccare dei trent'anni di vita del veicolo, senza obbligo di iscrizione a registri storici); va però ricordato che se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 per i motoveicoli.
In attesa di varcare la soglia dei trent'anni, ma avendone comunque compiuti almeno venti, le vetture entrano in una sorta di “purgatorio“, regolato dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio per il 2019), che all’art.1 comma 1048 ha disposto che autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, a prescindere dall'uso, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, godono della riduzione al 50% della tariffa relativa al bollo di circolazione.