Assicurazioni: garanzie accessorie

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Le compagnie assicurative possono proporre al cliente anche altre polizze accessorie oltre all'RCA, ad esempio le polizze cristalli, furto e incendio, kasko, infortuni al guidatore, ed eventi naturali
12 luglio 2011

Punti chiave

Ogni polizza, oltre alla responsabilità civile di cui si può incrementare il massimale a copertura del danno può essere corredata di garanzie accessorie tra le quali, oltre le seguenti, una delle più popolari è quella a tutela della rottura accidentale del parabrezza.

 

Furto e incendio

La compagnia si impegna a risarcire l'assicurato del danno materiale derivante dal furto dell’auto purché l’artefice ne abbia violato le difese.
Per l’incendio invece, la compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato.
 

KASKO

La compagnia si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti, con le modalità descritte in polizza, subiti dal veicolo assicurato, verificatisi durante la circolazione. Questa garanzia copre i danni non coperti da RC anche causati al proprio veicolo anche per propria colpa.
 

INFORTUNI GUIDATORE
La polizza infortuni del conducente copre i danni subiti dall’assicurato conducente del veicolo. Se causo un incidente, la mia Rc copre i danni subiti dal danneggiato sia relativamente all’auto che alle persone sul veicolo. L’assicurato conducente del proprio veicolo invece, in caso di infortunio non è coperto da alcuna garanzia.
 

EVENTI NATURALI

La polizza eventi naturali/atmosferici é una copertura assicurativa che tutela il veicolo per i danni specificati in polizza. Ogni compagnia è libera di scegliere quali inserire in polizza.
 

TUTELA LEGALE
L'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

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