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Come previsto dall'articolo 79 del Codice della Strada, veicoli a motore e relativi rimorchi devono essere tenuti in condizione di massima efficienza, al fine di garantire ciò questi devono essere sottoposti a revisione periodica attestante il rispetto delle condizioni di sicurezza degli stessi, oltre ad un contenimento di rumori ed emissioni inquinanti indicati dalla legge (articolo 80 del Codice della Strada).
La cadenza della prima revisione si evince dall'anno della prima immatricolazione e al mese in cui è stato rilasciato il libretto di circolazione, mentrela cadenza delle revisioni che seguiranno la prima è valutabile grazie al mese della revisione antecedente.
A partire dalla data del 1° gennaio 2000 le normative italiane regolanti la revisione periodica dei veicoli a motore sono uniformate a quanto imposto dalla Comunità Europea.
LA PRIMA DOPO 4 ANNI
La legge impone di effettuare la revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione, dopodichè la cadenza dovrà essere biennale per autovetture, autocaravan, motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli atti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiori alle 3.5 tonnellate e autoveicoli per trasporto promiscuo.
OGNI ANNO SE
Va invece effettuata con cadenza annuale sulle seguenti categorie di veicoli: mezzi adibiti al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, conducente compreso;
taxi e veicoli a noleggio con conducente; autoambulanze; autoveicoli adibiti al trasporto di cose e rimorchi di massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate; veicoli atipici (ad
esempio le vetture elettriche leggere).
DOVE SI EFFETTUA
La revisione è effettuabile sia presso una delle 5000 e oltre officine autorizzate (ove il costo deve essere di 64.80 Euro), sia presso le succursali del Dtt – Dipartimento dei
trasporti terrestri, se si decidesse di effettuarla in queste ultime si deve: compilare l'apposita domanda; allegare ricevuta di versamento di 45.00 Euro sul conto corrente postale n° 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri – Roma; presentare il libretto di circolazione originale.
L'ESITO
Una volta eseguita la revisione viene emessa una etichetta adesiva atta ad attestare l'esito della stessa e va apposta sul libretto di circolazione. L'etichetta può riportare una delle seguenti voci:
- Revisione regolare, quando la revisione ha avuto esito positivo;
- Revisione ripetere, qualora il veicolo interessato non avesse superato con esito positivo la stessa, pertanto dovrà ritornare il mese successivo a ripeterla (durante questo periodo il veicolo potrà circolare su strada solo qualora le anomalie riscontrate fossero riparate, con tanto di certificato dall'officina rilasciato attestante l'avvenuta riparazione);
- Revisione ripetere – sospeso dalla circolazione, quando il veicolo non ha superato la revisione, pertanto si deve presentare una nuova richiesta, ed in questo caso il veicolo avrà il permesso di poter circolare su strada solo nel giorno in cui la revisione dovrà essere ripetuta, al fine di poterlo portare in officina.